Cassazione Penale, Ordinanza n. 17346/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste che lo aveva condannato per fatti qualificati, tra l'altro, come furto e ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto la mancanza di una condizione di procedibilità per i reati sub 1, 2 e 4, sostenendo che, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. 150/2022, intervenute prima della scadenza del termine per ricorrere, i reati di furto sarebbero divenuti improcedibili. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sulla responsabilità, contestando la riferibilità dei fatti a titolo di ricettazione e sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel giudizio di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non deducibile il primo motivo, perché l'eventuale improcedibilità sopravvenuta non può essere rilevata quando il ricorso sia comunque inammissibile, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite Salatino. Ha poi giudicato inammissibile il secondo motivo, in quanto riproduceva censure già formulate in appello e specificamente esaminate e confutate dalla Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. 150/2022
la modifica normativa evocata dal ricorrente viene richiamata solo come base della tesi di sopravvenuta improcedibilità dei reati di furto, ma la Corte ne esclude la rilevanza perché il ricorso è comunque inammissibile.
Sezioni Unite Salatino
viene richiamato il principio secondo cui, in presenza di ricorso inammissibile, non può essere rilevata l'eventuale improcedibilità sopravvenuta del reato.
la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione è inammissibile, non può essere rilevata d'ufficio la sopravvenuta improcedibilità del reato derivante da sopravvenienze normative intervenute prima della scadenza del termine per impugnare.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già articolate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, specie quando la Corte territoriale le abbia specificamente esaminate.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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