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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30180/2024 del 22/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionisti)

La controversia

La controversia nasce da un precetto notificato da due avvocati, quali difensori distrattari, per il pagamento di compensi professionali. La destinataria dell’atto propose opposizione contestando solo una parte della somma intimata. Il giudice di pace dichiarò non dovuta una quota dell’importo precettato e condannò i creditori alle spese. In appello il Tribunale dichiarò inammissibile il gravame, ritenendo che la decisione di primo grado fosse stata resa secondo equità; la Cassazione, in precedente giudizio, cassò con rinvio affermando che il valore dell’opposizione a esecuzione va determinato sull’intera somma per cui si procede. Riassunta la causa, il Tribunale rigettò l’appello ritenendo tardiva la riassunzione e confermò la decisione di primo grado, regolando anche le spese. I ricorrenti hanno quindi proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per avere il Tribunale deciso ex art. 281-sexies c.p.c. senza previo invito alla discussione orale; 2) violazione del contraddittorio per aver rilevato d’ufficio la tardività della riassunzione senza provocare il contraddittorio; 3) violazione dell’art. 392 c.p.c. per avere valutato la tempestività in base alla data di iscrizione a ruolo e non a quella di notificazione dell’atto di riassunzione; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita reformatio in peius della sentenza di primo grado; 5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese, sostenendo che in caso di opposizione a precetto parzialmente fondata il creditore non può essere condannato alle spese ma al più la loro compensazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo nullo il procedimento decisionale seguito dal Tribunale: il giudice monocratico aveva trattenuto la causa in decisione ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. senza invitare le parti a discutere oralmente la causa, confondendo lo schema decisorio ordinario con quello speciale e precludendo alle parti l’effettivo esercizio del diritto di difesa nella fase decisoria. La Corte ha richiamato il principio per cui la violazione delle modalità di definizione della causa, quando impedisce alle parti di svolgere compiutamente le difese finali, determina di per sé nullità della sentenza, senza necessità di provare uno specifico pregiudizio. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Salerno in diversa composizione, affinché riesamini l’appello e provveda anche sulle spese dei giudizi di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente alla parte di stare in giudizio personalmente nei casi previsti

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di regolazione delle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di compensazione delle spese

  • art. 101 c.p.c.

    invocato per censurare la decisione su questione rilevata d’ufficio senza contraddittorio

  • art. 111 Cost.

    richiamato a tutela del giusto processo e del diritto di difesa

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare la reformatio in peius oltre i limiti del devolutum

  • art. 132, comma 2, n. 2, c.p.c.

    richiamato incidentalmente per segnalare l’approssimazione della motivazione/indicazione delle parti nella sentenza impugnata

  • art. 281-sexies c.p.c.

    se il giudice adotta questo modulo decisorio deve invitare le parti alla discussione orale e può pronunciare sentenza solo all’esito di tale discussione

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    parametro di ricorso per nullità processuali dedotte dai ricorrenti

  • art. 392 c.p.c.

    la riassunzione va proposta con citazione da notificare entro il termine stabilito; il rispetto del termine si valuta con riguardo alla notificazione dell’atto, non alla sola iscrizione a ruolo

Massime di principio

  • La decisione resa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. è nulla se il giudice non invita previamente le parti a discutere oralmente la causa: la discussione orale costituisce un passaggio essenziale e sostitutivo delle difese finali scritte.
  • La violazione delle modalità decisorie che impedisce alle parti di esporre compiutamente le difese conclusive integra, di per sé, una lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, senza necessità di dimostrare uno specifico pregiudizio concreto.
  • Nel giudizio di rinvio, la tempestività della riassunzione va verificata avendo riguardo alla notificazione dell’atto di citazione in riassunzione entro il termine di legge, non alla mera iscrizione a ruolo.
  • Se il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza per vizio processuale assorbente, le ulteriori censure che attengono al merito restano assorbite e non vengono esaminate.
  • In caso di nullità della sentenza per violazione del corretto schema decisorio, la Corte cassa con rinvio a diverso magistrato per nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese di tutti i gradi di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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