Cassazione Penale, Sentenza n. 7630/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 6 luglio 2022 che aveva rigettato l'istanza di revoca ex art. 629-bis c.p.p. della sentenza di condanna del Tribunale di Civitavecchia del 5 marzo 2015. Il ricorrente contestava che l'ordine di esecuzione notificato il 18 maggio 2017, tradotto oralmente in inglese all'aeroporto di Malpensa, non fosse sufficiente a determinare la sua conoscenza della sentenza e dunque non potesse far decorrere i termini per proporre la richiesta di rescissione del giudicato; sosteneva che fosse necessaria la traduzione scritta e denunciava violazione degli artt. 629-bis e 143 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, pur essendo l'ordine di esecuzione soggetto all'obbligo di traduzione per lo straniero alloglotta (a pena di nullità dell'atto), la mancata traduzione scritta non è decisiva quando l'atto è rilevante solo come mezzo per far conoscere la sentenza: se la traduzione orale in lingua conosciuta dal destinatario ha effettivamente assicurato la conoscenza del contenuto essenziale della sentenza, da tale conoscenza decorrono i termini di cui all'art. 629-bis. Pertanto il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Il termine per proporre la richiesta di rescissione del giudicato decorre dalla conoscenza del procedimento e della sentenza; la conoscenza effettiva può essere comprovata anche tramite traduzione orale che abbia reso noto il contenuto essenziale della sentenza
art. 143 cod. proc. pen. (commi 2 e 3)
Prevede il diritto alla traduzione scritta di atti fondamentali; la Corte osserva che l'ordine di esecuzione non figura espressamente nell'elenco ma la giurisprudenza ne richiede comunque la traduzione a pena di nullità quando rilevante per lo straniero alloglotta
Richiamato in relazione al decreto di sospensione notificato con l'ordine di esecuzione; non modifica la valutazione circa la conoscenza effettiva della sentenza da parte dell'imputato
Massime di principio
- L'ordine di esecuzione notificato a straniero alloglotta deve essere tradotto in una lingua a lui nota; l'assenza di traduzione scritta può rendere l'atto nullo, ma ciò non annulla automaticamente la sentenza già passata in giudicato
- Se l'ordine di esecuzione è rilevante unicamente come mezzo per far conoscere la sentenza, è decisiva l'effettività della conoscenza: una traduzione orale nella lingua conosciuta dal destinatario può essere idonea a far decorrere i termini previsti dall'art. 629-bis
- In situazioni simili va valutato concretamente se la modalità di comunicazione (orale o scritta) ha effettivamente garantito la comprensione della sentenza; la valutazione è di fatto e può essere provata dalla notificazione e dalle circostanze specifiche
- Per tutelarsi, è preferibile ottenere una traduzione scritta degli atti fondamentali quando possibile; tuttavia, la giurisprudenza ammette soluzioni pratiche (traduzione orale attraverso interprete) purché producano conoscenza effettiva
- Nel processo esecutivo l'eventuale nullità formale dell'ordine di esecuzione non incide necessariamente sulla legittimità della carcerazione o sull'esistenza del titolo di condanna già definitivo
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