Ordinanza n. 1683/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione Quarta, che aveva annullato il diniego di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha appellato la sentenza di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. La controversia riguarda il diniego di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania. Il diniego era stato motivato anche dalla mancanza di un’attestazione dell’autorità rumena comprovante la possibilità, per l’interessato, di esercitare in Romania la professione di insegnante di sostegno. Il Ministero ha sostenuto che tale mancanza non fosse di per sé ostativa al riconoscimento. Il provvedimento di diniego, tuttavia, non si era limitato a rilevare l’assenza della certificazione formale, ma aveva anche comparato il percorso formativo svolto dall’interessato. Il Collegio ha richiamato l’indirizzo giurisprudenziale sulla distinzione tra “attestato di competenza” e “titolo di formazione” ai sensi della direttiva 2005/36/CE.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare del Ministero e ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR impugnata. La misura è stata adottata in considerazione del fatto che il diniego amministrativo aveva svolto una valutazione comparativa del percorso formativo, oltre a rilevare l’assenza dell’attestazione dell’autorità rumena; pertanto, la questione richiede un esame approfondito nella fase di merito. L’udienza pubblica per la decisione definitiva è stata fissata al 27 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Consente, in appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata; nel caso concreto il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare del Ministero.
direttiva 2005/36/CE
“attestato di competenza” e “titolo di formazione”
La decisione richiama la distinzione sostanziale tra attestato di competenza e titolo di formazione ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali, senza definire in via definitiva la controversia.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare dell’appello contro una sentenza che abbia annullato il diniego di riconoscimento di un titolo professionale estero, assume rilievo non soltanto l’eventuale mancanza di una certificazione formale dell’autorità dello Stato di origine, ma anche l’eventuale comparazione sostanziale del percorso formativo svolto dall’interessato.
- La distinzione tra “attestato di competenza” e “titolo di formazione” prevista dalla direttiva 2005/36/CE deve essere considerata nel valutare i presupposti del riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in un altro Stato membro.
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