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Sentenza

Sentenza del 12/12/2018 n. 249 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Testo non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente contestava la richiesta di imposte di registro, ipotecaria e catastale, pari complessivamente a 26.817,50 euro, relativa a un verbale di conciliazione giudiziale con cui, dopo la separazione personale, erano state sciolte la comunione legale e la divisione dei beni tra lui e l'ex moglie. Invocava l'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n. 74/1987 per gli atti relativi ai procedimenti di separazione e divorzio e, in subordine, contestava i valori attribuiti dall'Ufficio ai beni divisi. L'Agenzia sosteneva invece che l'esenzione riguardasse esclusivamente gli atti direttamente formalizzati nel procedimento di separazione o divorzio e non un successivo giudizio autonomo di divisione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto l'esenzione fiscale del verbale di conciliazione. Il collegio ha ritenuto sussistente un nesso funzionale e causale tra lo scioglimento della comunione e il procedimento di separazione, considerando la divisione parte della complessiva regolazione dei rapporti patrimoniali derivanti dalla crisi coniugale. L'Ufficio è stato condannato a rimborsare le spese del grado d'appello, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 19 della legge n. 74/1987

    Prevede l'esenzione dalle imposte per gli atti, documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti di separazione e divorzio. La sentenza ne accoglie un'interpretazione ampia, estendendola anche agli atti patrimoniali conclusi in un procedimento successivo, purché siano causalmente e funzionalmente collegati alla definizione della crisi coniugale.

  • Art. 711, comma 4, c.p.c.

    È richiamato per ricondurre nell'ambito delle condizioni della separazione anche gli accordi patrimoniali tra coniugi che prevedono trasferimenti o divisioni di beni quando siano diretti a definire complessivamente la crisi coniugale.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 154/1999

    È richiamata quale precedente che ha esteso l'ambito dell'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n. 74/1987 anche agli atti relativi ai procedimenti di separazione personale, oltre a quelli di divorzio.

  • Sentenza Corte di cassazione n. 14157/2013

    Afferma che l'esenzione può riguardare tutti i provvedimenti relativi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se pronunciati fuori dal procedimento principale, quando siano finalizzati a regolare rapporti economici sorti tra i coniugi a causa della crisi matrimoniale.

  • Sentenze Corte di cassazione n. 860/2014, n. 2111/2016 e n. 3110/2016

    Contribuiscono a consolidare un'interpretazione estensiva dell'esenzione, comprendendo anche gli atti dispositivi e i trasferimenti patrimoniali derivanti da accordi tra coniugi nell'ambito della separazione o del divorzio, purché inseriti nella complessiva regolazione della crisi coniugale.

Massime di principio

  • L'esenzione fiscale prevista per gli atti di separazione e divorzio non dipende esclusivamente dal fatto che l'atto sia formalmente inserito nella sentenza o nel procedimento principale: può applicarsi anche ad atti successivi o distinti, se esiste un collegamento concreto, diretto e dimostrabile con la regolazione della crisi coniugale.
  • Le divisioni, i trasferimenti immobiliari e gli altri accordi patrimoniali tra coniugi possono beneficiare dell'esenzione quando rappresentano una componente della complessiva sistemazione dei rapporti economici conseguenti alla separazione o al divorzio.
  • Il criterio decisivo è la causa concreta dell'atto: occorre verificare se l'operazione sia stata realizzata per definire i rapporti patrimoniali derivanti dalla crisi coniugale oppure per una finalità autonoma e indipendente. Nel secondo caso, l'esenzione può essere negata.
  • È opportuno documentare nel verbale, negli accordi e negli atti giudiziari il nesso tra l'operazione patrimoniale e la separazione o il divorzio, poiché la sola coincidenza temporale o il semplice coinvolgimento degli ex coniugi non sono necessariamente sufficienti.
  • L'orientamento giurisprudenziale valorizza la cosiddetta negoziazione globale della crisi coniugale, riconoscendo tutela fiscale agli accordi che mirano a definire in modo complessivo e tendenzialmente definitivo i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi.

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