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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03067/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità discende dalla mancata deduzione di manifeste illogicità della motivazione e dal difetto di confronto con la motivazione sulla pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza del 21/05/2025 del GIP del Tribunale di Lodi, contestando la propria responsabilità penale. Secondo la Corte di cassazione, i motivi non indicavano manifeste illogicità della motivazione della sentenza di appello, la quale risultava convergente con quella del Tribunale, e non si confrontavano con la specifica argomentazione sul trattamento sanzionatorio. In particolare, la Corte rileva che la pena era stata determinata nel minimo edittale, con concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti a tutte le aggravanti, nonostante i gravi precedenti penali e la violazione delle prescrizioni cautelari da parte dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo il caso di assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso non può limitarsi a riproporre una contestazione della responsabilità dell'imputato, ma deve individuare specifiche manifeste illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
  • È inammissibile il ricorso che non si confronti con tutte le rationes decidendi della decisione di merito, inclusa quella relativa al trattamento sanzionatorio.
  • La determinazione della pena può essere sorretta dal riferimento al minimo edittale e alla concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, anche valorizzando precedenti penali e violazioni delle prescrizioni cautelari.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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