Cassazione Penale, Sentenza n. 31398/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione di consegna/esecuzione del mandato di arresto europeo relativo al traffico di cocaina tra Belgio e Germania. Il ricorrente contestava che la sua condotta (confezionamento della sostanza) sarebbe avvenuta in Belgio; sosteneva che l'unica condotta consumata in Germania sarebbe riferibile al coindagato Rustem. Ha invocato l'art. 18-bis, comma 1, lett. a), legge n.69/2005, deducendo che il reato sarebbe stato commesso al di fuori del territorio dello Stato emittente e chiedendo che la Corte territoriale richiedesse informazioni allo Stato emittente per accertare la competenza territoriale; ha inoltre censurato l'indeterminatezza del luogo di consumazione nel mandato e l'assenza di elementi che dimostrino la consapevolezza del suo apporto al trasporto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto impropria l'applicazione invocata dell'art. 18-bis: dalla descrizione puntuale del fatto nel mandato di arresto europeo non emergono elementi che indichino che il reato sia stato consumato al di fuori della Germania. Inoltre, anche ammettendo che il confezionamento fosse avvenuto in Belgio, la fattispecie si configurerebbe come importazione di stupefacenti in Germania, per la quale la legge nazionale consente la punizione anche delle porzioni di condotta avvenute in altro Stato. Conseguentemente è stata confermata la decisione di consegna; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge n. 69 del 2005, art. 18-bis
Motivo di rifiuto facoltativo del mandato di arresto europeo quando il reato è considerato come commesso in tutto o in parte nel territorio italiano o è stato commesso fuori dal territorio dello Stato membro di emissione e la legge italiana non consente l'esercizio dell'azione penale per reati commessi fuori dal territorio italiano. La Corte ha ritenuto che tale motivo non fosse applicabile nel caso concreto.
comma 1, lett. e) e comma 2
Rinvio alle ipotesi di collegamento territoriale e alle regole sulla competenza per i procedimenti europei: la giurisprudenza consente di considerare rilevante anche un frammento di condotta avvenuto nel territorio, purché collegabile alla restante parte della condotta all'estero.
Principio di territorialità; la giurisprudenza della Corte di Cassazione interpreta questo articolo nel senso che un 'frammento' di condotta sul territorio nazionale, idoneo a collegarsi alla restante condotta estera, può far configurare la rilevanza territoriale.
Massime di principio
- L'art. 18-bis (legge 69/2005) è un motivo di rifiuto discrezionale: non opera automaticamente quando alcune fasi del reato sono avvenute in altro Stato; occorre verificare se la legge nazionale consente comunque di perseguire le porzioni di condotta estere (es. importazione di stupefacenti).
- Se il mandato di arresto europeo contiene una descrizione puntuale che collega la condotta all'ordinamento dello Stato emittente, l'autorità esecutiva può ritenere non configurabile il motivo di rifiuto; l'assenza di indicazione puntuale del luogo non vale automaticamente a favore della resistenza all'esecuzione.
- Quando la contestazione riguarda attività frammentate tra più Stati, la questione è se sussista un collegamento tecnico-fattuale tra le porzioni di condotta; un 'frammento' di condotta nello Stato emittente, anche se minima, può essere sufficiente a escludere il rifiuto previsto dall'art. 18-bis.
- Se la difesa ritiene il mandato carente o ambiguo sul punto territoriale, può sollecitare richieste di informazioni allo Stato emittente, ma l'autorità nazionale può decidere la consegna se la descrizione del fatto è già convincente e compatibile con la competenza dell'emittente.
- Nel ricorso in Cassazione contro decisioni di consegna del mandato di arresto europeo è necessario dimostrare la concreta sussistenza del motivo di rifiuto: censure generiche sull'ubicazione degli atti o mere affermazioni difensive, senza elementi di supporto, rischiano l'inammissibilità per manifesta infondatezza.
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