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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35359/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Catania, con ordinanza dell’11 marzo 2026, aveva parzialmente accolto l’appello del condannato, confermando l’applicazione della libertà vigilata ma riducendone la durata a due anni. La misura era stata giustificata valorizzando la condanna definitiva nel 2024 per associazione mafiosa e usura, relativa a fatti commessi sino al 2017, nonché ulteriori elementi, fra cui la pendenza di un procedimento per associazione mafiosa, una condanna per minaccia e due provvedimenti disciplinari adottati durante la detenzione nel 2023 e nel 2024. Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione di legge e carenza motivazionale, contestando l’uso di una presunzione di persistente pericolosità basata sul titolo di reato e lamentando l’omessa o insufficiente valutazione degli elementi favorevoli: condotta carceraria complessivamente regolare, carattere lieve e isolato delle sanzioni disciplinari, attività lavorativa intrapresa dopo la scarcerazione, relazione favorevole dell’UEPE, risalenza dei fatti e formale dissociazione. Contestava inoltre che i contatti con il padre fossero valutati negativamente, trattandosi di rapporti legati alla tutela della sfera affettiva. Con il secondo motivo deduceva contraddittorietà, perché il Tribunale aveva confermato la pericolosità sociale riducendo tuttavia la durata della libertà vigilata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha precisato che non è condivisibile il principio presuntivo attribuito al Tribunale: l’applicazione di una misura di sicurezza richiede l’accertamento espresso, concreto e individualizzato dell’effettiva pericolosità sociale, sulla base degli elementi di cui all’art. 133 c.p., senza presunzioni derivanti dal titolo di reato, neppure semplici. Nondimeno, l’ordinanza impugnata aveva argomentato in positivo e senza illogicità la persistente pericolosità, valorizzando episodi verificatisi durante la detenzione; le critiche difensive erano di fatto e non prospettavano elementi realmente antagonisti. La pericolosità consiste, in prospettiva prognostica, nella probabilità di ulteriori condotte penalmente illecite analoghe a quelle commesse, e può essere desunta da fatti indicativi del mancato abbandono delle logiche devianti. La valutazione non dipende dal livello della sanzione disciplinare; la mera dissociazione verbale è un dato neutro. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza: la riduzione a due anni della durata della misura, motivata anche dall’avvio di un’attività lavorativa, è favorevole al sottoposto e non contraddice la valutazione di persistente pericolosità.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633

    In tema di misure di sicurezza, a seguito della modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633 e secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., globalmente valutati, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice.

    La misura di sicurezza può essere applicata solo dopo un accertamento espresso e concreto della pericolosità sociale, mediante valutazione globale degli elementi rilevanti, senza presunzioni legate al titolo di reato.

  • art. 417 c.p.

    In tema di misure di sicurezza, a seguito della modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633 e secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., globalmente valutati, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice.

    Anche la misura prevista dall’art. 417 c.p. presuppone l’accertamento concreto dell’effettiva pericolosità sociale, senza ricorrere a presunzioni.

  • art. 133 c.p.

    In tema di misure di sicurezza, a seguito della modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633 e secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., globalmente valutati, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice.

    Gli elementi indicati dall’art. 133 c.p. devono essere valutati globalmente e in concreto per accertare la pericolosità sociale.

Massime di principio

  • L’applicazione di una misura di sicurezza richiede un positivo accertamento concreto e individualizzato dell’effettiva pericolosità sociale; il titolo del reato commesso non fonda presunzioni, neppure semplici.
  • La pericolosità sociale è un giudizio prognostico sulla probabilità di commissione di ulteriori reati analoghi a quelli già commessi e può essere motivata mediante fatti indicativi del mancato abbandono delle logiche devianti.
  • Gli episodi verificatisi durante la detenzione possono essere valorizzati per accertare la persistente pericolosità, purché la valutazione sia motivata e non illogica; il livello della sanzione disciplinare non è di per sé decisivo.
  • La mera dissociazione verbale costituisce un dato neutro e non è, da sola, un elemento idoneo a escludere la pericolosità sociale.
  • La riduzione della durata di una misura di sicurezza, anche in considerazione di elementi favorevoli, non è incompatibile con il contemporaneo accertamento della persistenza della pericolosità sociale.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale

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