Cassazione Penale, Ordinanza n. 31611/2026 del 20/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non fosse consentito in sede di legittimità perché composto da doglianze di fatto e privo di specificità, in quanto non confrontato con le argomentazioni della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di merito deducendo un vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 624 c.p. Il ricorso è stato ritenuto fondato su censure di merito, meramente fattuali e sostanzialmente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dal giudice territoriale. La Corte ha inoltre rilevato la genericità del motivo, per mancata correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a base dell'impugnazione.
Norme richiamate
La norma è richiamata solo come fattispecie alla quale il ricorrente chiedeva la riqualificazione del fatto; dalla sentenza non emerge una presa di posizione sul merito della qualificazione, ma solo il rilievo che la censura non è scrutinabile perché di fatto e generica.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo, intesa anche come assenza di correlazione con le ragioni della decisione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo che si risolve in una mera rivalutazione del fatto o in doglianze fattuali già esaminate dal giudice di merito è inammissibile.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con le ragioni della sentenza impugnata; la genericità può derivare anche dalla mancata correlazione tra censura e motivazione della decisione.
- La richiesta di riqualificazione giuridica del fatto non è scrutinabile in cassazione quando sia veicolata attraverso censure di merito non specifiche e non idonee a criticare la motivazione della sentenza.
- La mancanza di specificità del motivo, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p., determina l'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31615/2026 del 20/08/2026
- ordinanza_penale · 20 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31640/2026 del 20/08/2026
- ordinanza_penale · 20 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31645/2026 del 20/08/2026
- ordinanza_penale · 20 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31647/2026 del 20/08/2026
- ordinanza_penale · 20 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31652/2026 del 20/08/2026
- ordinanza_penale · 20 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31606/2026 del 20/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →