Cassazione Penale, Sentenza n. 24966/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Opposizione al decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 336 c.p.; il GIP aveva dichiarato l'opposizione tardiva in quanto il decreto sarebbe stato regolarmente notificato al difensore d'ufficio quale domiciliatario. Il ricorrente ha dedotto di non aver mai eletto domicilio né conosciuto o avuto rapporti con il difensore d'ufficio, di non aver firmato alcun verbale di identificazione/elezione di domicilio e di aver appreso del decreto soltanto tramite comunicazione della Prefettura in relazione al diniego di cittadinanza, chiedendo la restituzione del termine.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato il GIP per essersi limitato al controllo formale della regolarità della notifica al difensore, senza valutare la richiesta di restituzione del termine ai sensi dell'art. 175, comma 2, c.p.p. e senza accertare l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti al GIP presso il Tribunale di Ancona per la trattazione dell'opposizione, affinché valuti i presupposti di cui all'art. 175, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
Norma del reato per il quale è stato emesso il decreto penale di condanna; oggetto dell'opposizione proposta dal ricorrente.
art. 175, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di restituzione dei termini per impugnazioni quando l'interessato non ha avuto conoscenza dell'atto per cause non a lui imputabili; il Collegio ha rilevato che il GIP doveva valutare se ricorressero tali presupposti.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)
Principio secondo cui la regolarità formale della notifica al difensore non è di per sé prova dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato; richiamato dal Collegio per motivare l'annullamento.
Massime di principio
- La notifica di un atto processuale al difensore d'ufficio, anche se formalmente regolare, non prova automaticamente che l'imputato abbia avuto conoscenza dell'atto.
- Se l'imputato dichiara di non aver eletto domicilio né di conoscere o avere rapporti con il difensore d'ufficio, il giudice deve esaminare la richiesta di restituzione del termine ai sensi dell'art. 175, comma 2, c.p.p., e non limitarsi al controllo formale della notifica.
- In presenza di omissione da parte del giudice di merito nella valutazione della mancata conoscenza, la decisione può essere annullata e gli atti rimessi al giudice competente per la valutazione sostanziale dell'opposizione.
- Chi si trovi in situazione analoga dovrebbe documentare l'assenza di contatti con il difensore (mancata firma di verbali, assenza di prove di elezione di domicilio) e indicare chiaramente come e quando è venuto a conoscenza dell'atto (es. comunicazione della Prefettura), chiedendo espressamente la restituzione del termine.
- Nel giudizio sull'opposizione a decreto penale va ricordata la natura eventuale e differita del contraddittorio: il giudice deve accertare l'effettiva conoscenza prima di dichiarare un'impugnazione tardiva.
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