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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24966/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Opposizione al decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 336 c.p.; il GIP aveva dichiarato l'opposizione tardiva in quanto il decreto sarebbe stato regolarmente notificato al difensore d'ufficio quale domiciliatario. Il ricorrente ha dedotto di non aver mai eletto domicilio né conosciuto o avuto rapporti con il difensore d'ufficio, di non aver firmato alcun verbale di identificazione/elezione di domicilio e di aver appreso del decreto soltanto tramite comunicazione della Prefettura in relazione al diniego di cittadinanza, chiedendo la restituzione del termine.

La decisione

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato il GIP per essersi limitato al controllo formale della regolarità della notifica al difensore, senza valutare la richiesta di restituzione del termine ai sensi dell'art. 175, comma 2, c.p.p. e senza accertare l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti al GIP presso il Tribunale di Ancona per la trattazione dell'opposizione, affinché valuti i presupposti di cui all'art. 175, comma 2, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 336 cod. pen.

    Norma del reato per il quale è stato emesso il decreto penale di condanna; oggetto dell'opposizione proposta dal ricorrente.

  • art. 175, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di restituzione dei termini per impugnazioni quando l'interessato non ha avuto conoscenza dell'atto per cause non a lui imputabili; il Collegio ha rilevato che il GIP doveva valutare se ricorressero tali presupposti.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)

    Principio secondo cui la regolarità formale della notifica al difensore non è di per sé prova dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato; richiamato dal Collegio per motivare l'annullamento.

Massime di principio

  • La notifica di un atto processuale al difensore d'ufficio, anche se formalmente regolare, non prova automaticamente che l'imputato abbia avuto conoscenza dell'atto.
  • Se l'imputato dichiara di non aver eletto domicilio né di conoscere o avere rapporti con il difensore d'ufficio, il giudice deve esaminare la richiesta di restituzione del termine ai sensi dell'art. 175, comma 2, c.p.p., e non limitarsi al controllo formale della notifica.
  • In presenza di omissione da parte del giudice di merito nella valutazione della mancata conoscenza, la decisione può essere annullata e gli atti rimessi al giudice competente per la valutazione sostanziale dell'opposizione.
  • Chi si trovi in situazione analoga dovrebbe documentare l'assenza di contatti con il difensore (mancata firma di verbali, assenza di prove di elezione di domicilio) e indicare chiaramente come e quando è venuto a conoscenza dell'atto (es. comunicazione della Prefettura), chiedendo espressamente la restituzione del termine.
  • Nel giudizio sull'opposizione a decreto penale va ricordata la natura eventuale e differita del contraddittorio: il giudice deve accertare l'effettiva conoscenza prima di dichiarare un'impugnazione tardiva.

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