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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22691/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di riesame ex art. 309 c.p.p. presentata dal difensore di fiducia dopo che il deposito dell'ordinanza di custodia cautelare era stato notificato al difensore d'ufficio. La difesa del ricorrente censurava la declaratoria di inammissibilità come lesiva del diritto di difesa e dei diritti garantiti dalla CEDU (in particolare art. 5 §§3-4, art. 6 §§1 e 3 e art. 13), deducendo che, essendo il ricorrente latitante e non venuto a conoscenza del provvedimento, non poteva essere rimproverata la tardività e che la mancata partecipazione al riesame aveva pregiudicato l'effettività del controllo giurisdizionale sulla legittimità della custodia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile l'istanza per essere stata proposta oltre il termine perentorio di 10 giorni previsto dall'art. 309 c.p.p., essendosi il deposito dell'ordinanza dato regolare avviso al difensore d'ufficio il 19/12/2022 e l'impugnazione essere stata presentata dal difensore di fiducia solo il 5/1/2023 dopo la spontanea costituzione del ricorrente il 2/1/2023. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'imputato latitante ha l'onere di provare, con fatti concreti, la mancata e involontaria conoscenza del provvedimento. Ha inoltre ritenuto inammissibile, in sede di cassazione, la censura fondata genericamente sulla violazione di norme convenzionali senza prospettare una norma interna contrastante o sollevare questione di legittimità costituzionale; per tali motivi i richiami alla CEDU non hanno disarticolato la validità del ragionamento del giudice di merito. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dispone gli adempimenti di cancelleria.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine per proporre istanza di riesame (termine perentorio di 10 giorni); la Corte interpreta che, in caso di latitanza, l'onere della prova della mancata conoscenza tempestiva del provvedimento ricade sull'imputato e richiede elementi concreti e obiettivi.

  • art. 296, comma 2, cod. proc. pen.

    Disciplina l'avviso di deposito della ordinanza di custodia e la relativa comunicazione al difensore; la Corte rileva che il regolare avviso al difensore d'ufficio attiva il termine per proporre il riesame.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 5 §§3-4; art. 6 §§1 e 3; art. 13

    Il ricorrente deduce violazioni concernenti efficacia del riesame e garanzie del giusto processo (diritto a un controllo rapido e a essere effettivamente sentito). La Corte di Cassazione però afferma che le doglianze basate sulla CEDU, in sede di cassazione, non posso sostituirsi a una questione di legittimità costituzionale e, se proposte genericamente, risultano inammissibili.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato nella motivazione relativa al rapporto tra norme CEDU e ordinamento interno: le norme convenzionali sono fonti interposte integratrici dell'art. 117 Cost., e la loro inosservanza può essere dedotta in via di costituzionalità ove rilevante.

Massime di principio

  • La presentazione dell'avviso di deposito al difensore d'ufficio fa decorrere il termine per proporre istanza di riesame: se il ricorso viene depositato oltre i 10 giorni previsti dall'art. 309 c.p.p. è dichiarabile inammissibile, salvo prova concreta della mancata e involontaria conoscenza del provvedimento.
  • L'imputato latitante ha l'onere di provare con elementi oggettivi e concreti di non aver avuto conoscenza tempestiva del provvedimento; la mera latitanza non vale di per sé a giustificare la tardività.
  • Le doglianze fondate su violazioni della CEDU devono essere in cassazione raccordate a norme interne contrastanti o presentate mediante questione di legittimità costituzionale; rimangono invece opportune in sede europea o con impugnazioni che consentano il vaglio della norma interna.
  • Per preservare i diritti di difesa in situazioni di irreperibilità o latitanza: centralizzare e documentare ogni elemento che possa dimostrare l'impossibilità di conoscere il provvedimento (es. soggiorno all'estero, impedimenti materiali, mancata ricezione di avvisi), e, una volta in contatto con un difensore, agire tempestivamente per proporre gli eventuali rimedi.
  • La rinuncia ai diritti processuali non può essere desunta automaticamente dallo status di latitante; occorre valutare se l'imputato poteva ragionevolmente prevedere le conseguenze del proprio comportamento e se vi sono state concrete manifestazioni di volontà di rinuncia.

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