Cassazione Penale, Ordinanza n. 35540/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 25 marzo 2024. Era stato condannato, per il reato di cui all’art. 1 l. 150/1992, alla pena di sei mesi di arresto ed euro 15.000 di ammenda, con sospensione condizionale, per avere detenuto abusivamente numerosi esemplari di tartaruga marina, specie protetta. In via preliminare ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale della disciplina della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017, per contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per l’omessa assoluzione nel merito; con il secondo ha censurato, per violazione di legge e vizio di motivazione, il trattamento sanzionatorio, con riferimento al diniego delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La questione preliminare sulla disciplina della prescrizione è stata ritenuta manifestamente infondata, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 38 del 23 marzo 2026, secondo cui il regime introdotto dalla legge n. 103/2017 continua ad applicarsi ai fatti commessi dal 3 agosto 2017 al 1° gennaio 2020 ed è conforme ai parametri costituzionali. Le censure sull’assoluzione sono state giudicate manifestamente infondate perché generiche, dirette a ottenere una rivalutazione del quadro probatorio non consentita in cassazione e reiterative di doglianze già disattese con motivazione dai giudici di merito. La motivazione di merito aveva valorizzato le dichiarazioni della figlia dell’imputato, secondo cui egli aveva riportato alcune tartarughe dalla Sardegna e gli animali si erano riprodotti nel giardino di casa, nonché quelle della coimputata, già moglie dell’imputato, che gli attribuiva la decisione di tenerle. La Corte ha inoltre rilevato la mancata specificità delle contestazioni ai sensi dell’art. 581 c.p.p. Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono state ritenute manifestamente infondate: la pena era già stata applicata nel minimo edittale e la richiesta di attenuanti generiche non era stata sostenuta dall’allegazione di elementi positivi di valutazione. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 25/03/2024, che aveva condannato Pasquale Farina in ordine al reato di cui all’articolo 1 l. 150/1992 alla pena condizionalmente sospesa di mesi 6 di arresto ed euro 15.000,00 di ammenda per la detenzione abusiva di numerosi esemplari di tartaruga marina, specie protetta.
La disposizione è richiamata quale norma incriminatrice della detenzione abusiva di esemplari di tartaruga marina appartenenti a una specie protetta.
artt. 3 e 25 Cost.
La Corte costituzionale, con la sentenza 23 marzo 2026, n. 38, ha chiarito che il regime della prescrizione risultante dalla legge n. 103/2017 continua ad applicarsi ai fatti commessi tra la sua entrata in vigore (3 agosto 2017) e l’entrata in vigore della legge n. 3/2019 (1° gennaio 2020), così confermando la legittimità ai parametri costituzionali della disciplina introdotta dalla c.d. «legge Orlando».
La disciplina della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017, applicabile ai fatti commessi tra il 3 agosto 2017 e il 1° gennaio 2020, è stata ritenuta conforme ai parametri costituzionali invocati.
Avverso tale chiara motivazione il ricorrente si limita a generiche contestazioni, non assolvendo all’onere di specificità richiesto dall’articolo 581 cod. proc. pen.
Il ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata; contestazioni generiche non soddisfano l’onere di specificità.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende; nel caso concreto, esclusa l’assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la somma è stata fissata equitativamente in euro 3.000.
Massime di principio
- È inammissibile la censura in cassazione che si limiti a contestazioni generiche della motivazione di merito, senza assolvere all’onere di specificità richiesto dall’art. 581 c.p.p.
- Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione per ottenere una nuova valutazione del quadro probatorio al di fuori dei limiti del vizio di motivazione; sono inoltre inammissibili le censure che reiterano doglianze già motivatamente disattese in appello.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere giustificato dalla mancata allegazione di elementi positivi di valutazione, in particolare quando la pena è già stata applicata nel minimo edittale.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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