Cassazione Penale, Ordinanza n. 08521/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la decisione di merito. L'unico motivo di impugnazione contestava la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio, censurando in sostanza l'apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto tali deduzioni dirette a sollecitare una nuova valutazione del fatto e della prova, profili riservati al giudice di merito. Ha inoltre rilevato che la motivazione della Corte territoriale era congrua, adeguata e immune da vizi logici, essendo fondata su massime di अनुभव esperienziale condivisibili e coerente con quella del Tribunale quanto all'idoneità dell'opposizione all'attività di ufficio e alla sussistenza del dolo.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di censure di legittimità, miri in realtà a rivalutare la ricostruzione del fatto e l'apprezzamento delle prove riservati al giudice di merito.
- La motivazione di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, adeguata e priva di manifesti vizi logici, specie se fondata su massime di esperienza ragionevoli e coerente con le valutazioni già operate nei gradi precedenti.
- Quando il giudice di appello fornisce una ricostruzione del fatto logicamente coerente e sorretta da argomentazioni non illogiche, il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende nei limiti determinati dalla Corte.
Come è indicizzato
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