Cassazione Penale, Sentenza n. 34457/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva rigettato il reclamo dell'Amministrazione avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva autorizzato la detenuta Aieta a cucinare senza le limitazioni di fasce orarie imposte dalla Direzione della Casa circondariale. Il ricorrente sosteneva la legittimità della disciplina a fasce orarie adottata dalla Direzione, fondata sulla potestà organizzativa dell'Amministrazione e sulle peculiari esigenze del regime 41-bis (prevenzione di contatti/scambi e esigenze di ordine e sicurezza), e contestava l'eccessiva sindacabilità della scelta amministrativa da parte del giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, annullando senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che quella del Magistrato di sorveglianza. La Corte ha ritenuto che, pur essendo incostituzionalmente illegittimo il divieto assoluto di cuocere cibi per i detenuti al regime 41-bis, l'Amministrazione penitenziaria conserva la potestà di regolamentare le modalità di esercizio del diritto (es. fasce orarie) ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 230/2000. Tali regolamentazioni sono legittime se fondate su ragioni organizzative e di sicurezza inerenti alle specificità del regime differenziato e se non determinano una discriminazione irragionevole o una maggiore afflittività rispetto ai detenuti comuni. Nel caso concreto la Direzione aveva fornito motivazioni adeguate (diverse caratteristiche strutturali e trattamentali tra 41-bis e detenuti comuni, singole celle per 41-bis, diversa fruizione di attività trattamentali) e il Tribunale non ha adeguatamente valorizzato tali argomentazioni.
Norme richiamate
art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f) Ord. pen.
«adozione, da parte dell'Amministrazione, di ogni misura di sicurezza volta a garantire... l'assoluta impossibilità di cuocere cibi»
La disposizione originariamente prevedeva il divieto assoluto di cottura per i detenuti 41-bis; la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità parziale (sent. n.186/2018), riconoscendo la possibilità per i detenuti 41-bis di accedere al gesto della cottura ma consentendo comunque all'Amministrazione di disciplinarne le modalità entro limiti non discriminatori.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2018
«non si tratta di affermare... l'esistenza di un "diritto fondamentale a cuocere i cibi nella propria cella"... ma di riconoscere che anche chi si trova ristretto secondo le modalità dell'art. 41-bis deve conservare la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana»
Ha escluso il divieto assoluto, ma ha riconosciuto che il diritto alla cottura può essere regolato dall'Amministrazione e bilanciato con le esigenze connotanti il regime 41-bis.
art. 36, comma 2, lett. b), d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
«Il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata»
Attribuisce all'Amministrazione penitenziaria la competenza a stabilire orari e modalità della vita carceraria; la Corte ritiene legittimo che l'Amministrazione fissi fasce orarie per la cottura se motivate e non discriminatorie.
art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione al potere del Magistrato/Tribunale di sorveglianza; la Corte ha valutato la corretta applicazione della normativa penitenziaria in tema di trattamento dei detenuti 41-bis.
Richiamato nel dibattito sul principio di non discriminazione e sul diritto dei detenuti a un trattamento non ingiustificatamente più afflittivo rispetto ai detenuti comuni.
art. 35-bis e art. 35-ter Ord. proc. pen.
Norme procedurali relative al reclamo e al procedimento avanti al Magistrato/Tribunale di sorveglianza, in base alle quali sono stati proposti i reclami e impugnazioni nel caso concreto.
Ha introdotto le modifiche che hanno dato forma all'attuale formulazione dell'art. 41-bis, tra cui la previsione oggetto di discussione.
Massime di principio
- Il detenuto sottoposto al regime 41-bis ha diritto ad accedere a piccoli aspetti di normalità (es. cuocere cibi) ma tale diritto può essere regolato dall'Amministrazione penitenziaria attraverso modalità e fasce orarie.
- Le fasce orarie per la cottura sono legittime se la Direzione dimostra ragioni organizzative e di sicurezza correlate alle peculiari caratteristiche del regime 41-bis (es. celle singole, minore partecipazione ad attività trattamentali) e se non determinano una maggiore afflittività o discriminazione rispetto ai detenuti comuni.
- Il sindacato giudiziale è ammesso: il giudice può annullare la regolamentazione amministrativa solo se risulta manifestamente irragionevole, priva di giustificazioni concrete o discriminatoria; non può sostituirsi all'Amministrazione con valutazioni meramente organizzative.
- Quando l'Amministrazione impone una disciplina diversa per i detenuti 41-bis rispetto ai comuni, il provvedimento deve esplicitare un'analisi specifica che giustifichi la differenziazione sul piano della sicurezza e dell'organizzazione interna per evitare censure di illegittimità.
- In casi simili è opportuno che l'Amministrazione documenti preventivamente le ragioni concrete (es. struttura delle celle, orari delle attività trattamentali, rischi di assembramento/insalubrità) per rendere la misura resistibile al controllo giurisdizionale.
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