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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29011/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato, con equivalenza delle circostanze attenuanti generiche e pena finale di otto mesi di reclusione ed euro 150 di multa. Con l'unico motivo ha censurato la pretesa contraddittorietà e illogicità della motivazione, lamentando in sostanza l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che tale doglianza non è consentita in sede di legittimità quando mira a sollecitare una diversa valutazione discrezionale della pena, e l'ha ritenuta manifestamente infondata perché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata alla luce degli artt. 132 e 133 c.p.; inoltre, nel caso concreto, la motivazione era adeguata e la pena-base di un anno di reclusione, in presenza di equivalenza tra aggravanti e attenuanti, risultava inferiore al medio edittale, sicché non era necessaria un'ulteriore specifica motivazione.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato quale parametro per la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale parametro per la graduazione della pena in relazione ai criteri di commisurazione.

  • art. 624, comma 1, c.p.

    Usato per evidenziare che la pena-base determinata nel caso concreto era inferiore al medio edittale.

Massime di principio

  • La censura di eccessività della pena, quando investe la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione sanzionatoria, non è di regola sindacabile in cassazione se non nei limiti della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nei casi effettivamente deducibili.
  • La graduazione della pena, compresa la fissazione della pena-base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve esercitarla secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
  • Quando la pena irrogata è contenuta in misura inferiore al medio edittale, la motivazione sul trattamento sanzionatorio può ritenersi sufficiente anche se non particolarmente estesa, purché il giudice abbia indicato gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
  • In presenza di una motivazione congrua sulla commisurazione della pena, il ricorso volto esclusivamente a contestare l'entità della sanzione è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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