Cassazione Penale, Sentenza n. 34126/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che, accogliendo in parte il ricorso dell'indagato, aveva annullato la misura cautelare con riferimento ai capi 36) e 49) e rideterminato la durata della misura interdittiva da un anno a sei mesi. Il Procuratore censura esclusivamente la parte che ha escluso la sussistenza dei gravi indizi per il reato di frode nelle pubbliche forniture (capo 36), rilevando una contraddittorietà nella motivazione: il Tribunale aveva infatti ritenuto sussistente la gravità indiziaria per il reato di falso in atto pubblico sulle medesime perizie di variante, per cui tali perizie non potrebbero al contempo legittimare le modifiche dei lavori.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse del ricorrente. Ha ritenuto che il Pubblico ministero abbia censurato solo l'esclusione dei gravi indizi senza dedurre la perdurante sussistenza delle esigenze cautelari o fornire elementi che comprovassero l'attualità dell'interesse alla decisione. La Corte ha inoltre osservato che la misura era già cessata (decorsi i sei mesi), e che, quando il Tribunale dei riesame ha solo rimodulato la misura, il ricorrente deve dimostrare se il periodo già trascorso abbia inciso sulla persistenza delle esigenze cautelari. Pertanto il ricorso è stato respinto per inammissibilità.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
La Corte ricorda che, quando la misura cautelare è richiesta per reati per i quali opera la presunzione di necessità indicata dall'art. 275, comma 3, l'attualità dell'interesse del PM può ritenersi implicitamente sussistente; fuori da tale ipotesi il PM deve dimostrare l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari per evitare l'inammissibilità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021 Marcus; Sez.6 n.12228 del 30/10/2018 De Gasperis; Sez.3 n.13284 del 25/2/2021 Acanfora; Sez.6 n.7267 del 27/01/2022 Ritondale)
Richiamati i precedenti che stabiliscono il principio secondo cui l'impugnazione del Pubblico ministero in materia di misure cautelari deve essere sorretta da specifico e concreto interesse attuale; in mancanza di deduzioni sulla persistenza delle esigenze cautelari, il ricorso è inammissibile.
Massime di principio
- Il Pubblico ministero che impugni un provvedimento di riesame che esclude la gravità indiziaria deve dimostrare l'attualità e la concretezza dell'interesse alla reitera o al ripristino della misura cautelare; la mera censura della valutazione probatoria è insufficiente.
- Se la misura cautelare è già cessata (es. per decorrenza del termine) il ricorrente deve specificare perché le esigenze cautelari permangono nonostante la cessazione o il tempo già decorso.
- Quando il Tribunale dei riesame non annulla integralmente la misura ma ne rimodula la durata, il ricorso del PM deve valutare e dimostrare se il periodo già trascorso incide sulla persistenza delle esigenze cautelari.
- Le perizie di variante o documenti utilizzati per giustificare modifiche ai lavori possono essere oggetto di valutazioni differenziate: non è coerente sostenere che le stesse perizie costituiscano prova sia della legittimità delle varianti sia di un falso in atto pubblico; in casi simili il giudice deve motivare la compatibilità o l'antinomia tra le conclusioni.
- La giurisprudenza consolidata richiede che l'impugnazione in materia cautelare sia sorretta da fatti e argomentazioni concrete sull'attualità dell'interesse processuale; altrimenti il ricorso è dichiarato inammissibile.
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