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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10897/2023 del 24/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le società chiedevano il risarcimento danni perché le Autorità italiane avrebbero rifiutato di sostenere economicamente le spese per promuovere un arbitrato internazionale contro la Croazia, deducendo l'inadempimento dell'obbligo previsto dall'art. 2, lett. d) del Protocollo all'Accordo bilaterale italo-croato del 5/11/1996 (ratificato in Italia con legge n.47/1998), che secondo i ricorrenti imponeva allo Stato italiano di assicurare "mezzi effettivi per avanzare reclami e far valere diritti" anche a favore dei propri investitori per poter adire l'arbitrato previsto dall'art.9 dell'Accordo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui l'art. 2, lett. d) del Protocollo va inteso come obbligo rivolto dallo Stato al sostegno degli investitori stranieri presenti nel proprio territorio (ossia agli "investitori dell'altra Parte contraente"), per incoraggiare investimenti nel territorio ospite, e non come obbligo dello Stato di appartenenza a favore dei propri cittadini di finanziare azioni arbitrali all'estero. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibili o infondati i motivi processuali sollevati (mancanza di interesse a censurare la carenza di impugnazione incidentale, insufficiente specificazione dei documenti omessi, limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione probatoria e della motivazione, e discrezionalità del giudice in ordine alla compensazione delle spese). Nulla è stato disposto circa le spese del giudizio di legittimità per l'assenza di attività difensiva delle parti resistenti.

Norme richiamate

  • Protocollo all'Accordo bilaterale italo-croato del 5/11/1996, art. 2, lett. d)

    "mezzi effettivi per avanzare reclami e per far valere diritti relativi agli investimenti, relative autorizzazioni ed accordi di investimento"

    La Corte ha interpretato la norma come obbligo dello Stato di assicurare tali mezzi nell'ambito del proprio territorio a favore degli investitori dell'altra Parte contraente (investitori stranieri presenti nello Stato ospite), e non come obbligo verso i propri cittadini o come dovere di finanziamento da parte dello Stato di appartenenza dell'investitore.

  • Accordo bilaterale italo-croato del 5/11/1996, art. 2 (scopo) e art. 9 (meccanismi di composizione delle controversie)

    art.2 finalità di "Promozione e Protezione degli investimenti"; art.9 elenca opzioni quali composizione amichevole, tribunale dello Stato ospite, tribunale arbitrale "ad hoc" o Centro Internazionale (ICSID)

    L'Accordo mira a favorire e proteggere investimenti esteri nel territorio dello Stato ospite; l'art.9 offre opzioni procedurali all'investitore ma non impone allo Stato di appartenenza l'obbligo di intervenire o di finanziare l'arbitrato.

  • Legge di ratifica dell'Accordo (legge n.47/1998)

    L'Accordo e il Protocollo sono vincolanti nello Stato italiano in virtù della ratifica, ma la loro interpretazione è disciplinata dalle regole internazionalmente riconosciute (convenzionali).

  • Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (23/5/1969), artt. 31 e 32

    Adottata come criterio ermeneutico: i trattati vanno interpretati in buona fede, nel contesto e alla luce dell'oggetto e dello scopo; gli articoli sono stati applicati dalla Corte per escludere un'interpretazione che estendesse gli obblighi del Protocollo oltre i destinatari espressi.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), art. 6 e Protocollo addizionale n.1, art.1

    Richiamati dalle ricorrenti ma ritenuti non pertinenti a fondare l'obbligo dello Stato di appartenenza di finanziare l'arbitrato; la Corte ha escluso che la CEDU imponga, nel caso in esame, i doveri invocati.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Art.360 nn.3,4,5 sono stati il fondamento delle censure in cassazione: la Corte ha ricordato i limiti del ricorso per cassazione (n.3 vizio di diritto, n.4 nullità processuali ma rilevanti solo se arrecano concreto pregiudizio, n.5 omissione di un fatto decisivo) e ha rigettato o dichiarato inammissibili le doglianze perché non rispettavano i requisiti di interesse, specificazione del danno o indicazione del fatto decisivo.

  • Codice di procedura civile, artt. 343, 345, 346 (impugnazioni e appello incidentale)

    Richiamati in relazione alla doglianza sulla mancata proposizione di appello incidentale da parte delle Amministrazioni: la Corte ha ritenuto che le ricorrenti mancassero di interesse a sollevare la questione e che la doglianza processuale non fosse idonea a determinare l'annullamento senza dimostrazione di pregiudizio concreto.

  • Codice di procedura civile, art. 132, secondo comma, n.4 (concisa esposizione delle ragioni di fatto della decisione)

    La Corte ha affermato che la sentenza impugnata contiene una esposizione sufficiente e intelligibile delle ragioni e dei fatti, per cui non ricorre la nullità per motivazione apparente.

  • Codice di procedura civile, art. 92 (compensazione spese)

    La compensazione delle spese è discrezionale del giudice di merito; la sola novità della questione non obbliga automaticamente alla compensazione e l'omessa valutazione esplicita della compensazione non è di per sé censurabile in cassazione.

Massime di principio

  • I trattati bilaterali sugli investimenti (BIT/Accordi) che prevedono obblighi di "protezione" e di "mezzi effettivi" sono generalmente intesi come misure che lo Stato ospite deve garantire nel proprio territorio a favore degli investitori stranieri; non si deduce automaticamente un obbligo dello Stato di appartenenza dell'investitore di finanziare o garantire l'accesso all'arbitrato internazionale.
  • Nell'interpretazione dei trattati si applicano i criteri della Convenzione di Vienna (art.31-32): prevalgono il contesto, l'oggetto e lo scopo del trattato sulla mera lettura letterale.
  • Per far valere in sede civile nazionale una responsabilità internazionale dello Stato occorre dimostrare in modo chiaro che la norma internazionale impone un obbligo diretto verso la parte che agisce (qui: l'investitore italiano), non è sufficiente una interpretazione estensiva o teleologica priva di esplicito fondamento testuale.
  • In sede di Cassazione le censure processuali sono ammissibili solo se il ricorrente dimostra l'interesse concreto e il pregiudizio subito; le questioni di merito sulla valutazione delle prove spettano ai giudici di merito e sono in gran parte insindacabili in sede di legittimità.
  • La richiesta di compensazione delle spese per "assoluta novità" o incertezza giurisprudenziale è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; l'assenza di una motivazione esplicita sulla compensazione non costituisce di per sé motivo di annullamento.
  • Chi intenda far valere omissioni della motivazione o omissione di fatti decisivi deve indicare con precisione quali fatti/documenti siano stati omessi e in quale misura tale omissione avrebbe inciso sul risultato decisorio.

Testo integrale

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