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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06645/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in appello per avere violato le prescrizioni impostegli quale sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ricorre per cassazione deducendo un solo motivo: lamenta la mancata applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. La censura è costruita come doglianza sostanzialmente reiterativa di una richiesta già esaminata e disattesa dal giudice di merito. In particolare, il ricorrente oppone alla motivazione della sentenza impugnata una lettura alternativa e assertiva, richiamando le condizioni astratte per la concessione delle sanzioni sostitutive e allegando la recente ammissione all'affidamento in prova, circostanza ritenuta non decisiva rispetto alla valutazione complessiva effettuata in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza non si confrontasse con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva negato l'accesso alla misura alternativa valorizzando la "pessima biografia penale" dell'imputato, i precedenti per fatti particolarmente allarmanti e la reiterata violazione di prescrizioni inerenti alle misure di prevenzione, escludendo così la meritevolezza di un credito fiduciario. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 56-bis d.lgs. n. 274/2000

    richiamato implicitamente dalla difesa quale base della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ma la Corte rileva che la censura è generica e non si confronta con il diniego motivato dal giudice di merito

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre in modo generico una richiesta già disattesa nei gradi di merito, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La concessione di una sanzione sostitutiva o di una misura alternativa presuppone una valutazione complessiva sulla meritevolezza del richiedente, che può essere legittimamente negata valorizzando precedenti penali, condotte pregresse e reiterate violazioni di prescrizioni di prevenzione.
  • L'allegazione di circostanze favorevoli non decisive, se non idonee a scalfire la motivazione centrale del provvedimento impugnato, non è sufficiente a fondare un motivo di ricorso ammissibile.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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