Cassazione Penale, Sentenza n. 37834/2022 del 06/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Mele ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte di appello di Cagliari che aveva confermato la condanna del Tribunale di Cagliari per il reato di tentata estorsione. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizi di motivazione relativi alla qualificazione giuridica dei fatti, all'elemento soggettivo e all'entità dell'aumento applicato a titolo di continuazione con altro reato separatamente giudicato. Sosteneva, in sostanza, un travisamento probatorio e una errata valutazione della responsabilità e del cumulo/continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti e privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c) c.p.p. Il ricorso è stato ritenuto una mera richiesta di rivalutazione fattuale di argomentazioni già esaminate e correttamente disattese dalla Corte di appello; non è stato documentato alcun decisivo travisamento. La Cassazione ha inoltre rilevato che, per l'inammissibilità totale, non è possibile esaminare eventuali domande di declaratoria di prescrizione o altre cause di non punibilità. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per responsabilità colposa nella proposizione del ricorso, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen., comma 1
Richiede che il ricorso per cassazione indichi motivi consentiti e specifici; la Corte l'ha richiamata per dichiarare inammissibile il ricorso basato su rivalutazioni fattuali e su censure generiche non ammesse
art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
Stabilisce i motivi di impugnazione in Cassazione; la Corte ha ritenuto che le censure proposte non rientrassero nei motivi di diritto specifici ammessi e mancassero della necessaria specificità
Norma sulle cause di estinzione e non punibilità; la Corte ha ricordato che, quando il ricorso è inammissibile, non può essere utilizzata la cassazione per ottenere la declaratoria di cause di non punibilità (es. prescrizione)
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata condannando il ricorrente al pagamento delle spese
Corte Cost., 13 giugno 2000, n. 186 (giurisprudenza richiamata)
Richiamata per affermare che l'instaurazione di un ricorso in Cassazione determinato da colpa può comportare sanzione pecuniaria a carico del ricorrente; la Corte, condividendo, ha inflitto la sanzione alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione del merito o per rimettere in discussione valutazioni probatorie compiute dai giudici di merito; i motivi che si limitano a offrire una lettura alternativa dei fatti sono inammissibili
- Un ricorso per cassazione deve indicare motivi di diritto consentiti e con la specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; mancanza di specificità e riproduzione di censure già esaminate portano all'inammissibilità
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile non è possibile, in quella sede, ottenere la declaratoria di cause di non punibilità (es. prescrizione) perché non si forma valido rapporto di impugnazione
- La proposizione di un ricorso manifestamente infondato o presentato con colpa può comportare, oltre alla condanna alle spese, anche una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
- Valutazioni di attendibilità di dichiarazioni della persona offesa e la motivazione dei giudici del merito, se adeguatamente espresse, sono insindacabili in Cassazione salvo documentati travisamenti o errori di diritto
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