Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34186/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Giglio era stato condannato per truffa nei confronti di Teseo Stefano: aveva ottenuto un motoveicolo pagandolo con un assegno falso di cui aveva garantito la solvibilità. In cassazione il difensore ha censurato: 1) il riconoscimento della recidiva facoltativa (contestando la valutazione dei precedenti, datati), chiedendo motivazione specifica; 2) la valutazione probatoria sulla responsabilità, deducendo che i riconoscimenti fossero viziati (i testi avevano visto la copia del documento) e lamentando carenza della motivazione; 3) la mancata concessione delle attenuanti generiche, senza che fosse chiaro quale precedente specifico fosse stato ritenuto rilevante e contestando la valutazione della gravità dei reati

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: a) la Corte di Appello aveva fornito adeguata e logica motivazione sulla recidiva facoltativa, evidenziando modalità del fatto e precedenti specifici che dimostravano personalità criminale elevata; b) le censure sulla valutazione probatoria erano meramente fattuali e quindi non riesaminabili in sede di legittimità (la responsabilità era comprovata anche da utenze telefoniche intestate all'imputato e dalla consegna di documenti all'ACI); c) il motivo sulle attenuanti generiche era infondato perché il ricorrente non ha indicato elementi concreti che giustificassero la concessione del beneficio e la decisione del giudice di merito era adeguatamente motivata. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    citato testualmente nella sentenza impugnata e nel provvedimento della Cassazione

    L'articolo è stato applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a versare una somma equitativamente fissata a favore della Cassa delle ammende (Euro 3.000,00)

  • principio giurisprudenziale sulla recidiva facoltativa

    richiamato dalla Corte come costante orientamento della giurisprudenza di legittimità

    Il giudice che afferma o esclude la recidiva facoltativa deve motivare specificamente; è sufficiente anche una argomentazione succinta che dimostri la significativa prosecuzione del processo delinquenziale. Nel caso la Corte di appello ha dato tale motivazione, impedendo sindacato in sede di legittimità

  • principio relativo alle attenuanti generiche

    principio richiamato nella motivazione della Cassazione

    La concessione delle attenuanti generiche richiede che il giudice indichi, quando le concede, gli elementi giustificativi; quando le esclude, a fronte di specifica richiesta dell'imputato, il giudice deve indicare plausibili ragioni per il rigetto. Nell'ipotesi esaminata la Corte di merito ha motivato adeguatamente e il ricorrente non ha fornito elementi per sostenere la meritevolezza del beneficio

Massime di principio

  • In tema di recidiva facoltativa il giudice deve sempre fornire una motivazione specifica; una motivazione anche sintetica che dimostri la continuità del comportamento criminoso è sufficiente a resistere al sindacato di legittimità
  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né sostituisce la valutazione probatoria dei giudici di merito: i motivi che consistono in una rivalutazione del compendio probatorio sono inammissibili
  • Quando si contesta un riconoscimento o altra prova di fatto, è necessario indicare in modo preciso i vizi di quella valutazione e dimostrare perché la motivazione è illogica o insufficiente; le censure generiche sono destinate a fallire
  • Sulle attenuanti generiche grava l'onere, per il difensore, di illustrare gli elementi positivi che giustificano la mitigazione; se il giudice, a fronte di richiesta specifica, fornisce plausibili ragioni per il rigetto, la decisione è legittima
  • Il rilievo sanzionatorio per ricorsi inammissibili (spese processuali e eventuale somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) può essere applicato quando il ricorso risulti infondato e si ravvisino profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.