Cassazione Penale, Sentenza n. 34186/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Giglio era stato condannato per truffa nei confronti di Teseo Stefano: aveva ottenuto un motoveicolo pagandolo con un assegno falso di cui aveva garantito la solvibilità. In cassazione il difensore ha censurato: 1) il riconoscimento della recidiva facoltativa (contestando la valutazione dei precedenti, datati), chiedendo motivazione specifica; 2) la valutazione probatoria sulla responsabilità, deducendo che i riconoscimenti fossero viziati (i testi avevano visto la copia del documento) e lamentando carenza della motivazione; 3) la mancata concessione delle attenuanti generiche, senza che fosse chiaro quale precedente specifico fosse stato ritenuto rilevante e contestando la valutazione della gravità dei reati
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: a) la Corte di Appello aveva fornito adeguata e logica motivazione sulla recidiva facoltativa, evidenziando modalità del fatto e precedenti specifici che dimostravano personalità criminale elevata; b) le censure sulla valutazione probatoria erano meramente fattuali e quindi non riesaminabili in sede di legittimità (la responsabilità era comprovata anche da utenze telefoniche intestate all'imputato e dalla consegna di documenti all'ACI); c) il motivo sulle attenuanti generiche era infondato perché il ricorrente non ha indicato elementi concreti che giustificassero la concessione del beneficio e la decisione del giudice di merito era adeguatamente motivata. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
citato testualmente nella sentenza impugnata e nel provvedimento della Cassazione
L'articolo è stato applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a versare una somma equitativamente fissata a favore della Cassa delle ammende (Euro 3.000,00)
principio giurisprudenziale sulla recidiva facoltativa
richiamato dalla Corte come costante orientamento della giurisprudenza di legittimità
Il giudice che afferma o esclude la recidiva facoltativa deve motivare specificamente; è sufficiente anche una argomentazione succinta che dimostri la significativa prosecuzione del processo delinquenziale. Nel caso la Corte di appello ha dato tale motivazione, impedendo sindacato in sede di legittimità
principio relativo alle attenuanti generiche
principio richiamato nella motivazione della Cassazione
La concessione delle attenuanti generiche richiede che il giudice indichi, quando le concede, gli elementi giustificativi; quando le esclude, a fronte di specifica richiesta dell'imputato, il giudice deve indicare plausibili ragioni per il rigetto. Nell'ipotesi esaminata la Corte di merito ha motivato adeguatamente e il ricorrente non ha fornito elementi per sostenere la meritevolezza del beneficio
Massime di principio
- In tema di recidiva facoltativa il giudice deve sempre fornire una motivazione specifica; una motivazione anche sintetica che dimostri la continuità del comportamento criminoso è sufficiente a resistere al sindacato di legittimità
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né sostituisce la valutazione probatoria dei giudici di merito: i motivi che consistono in una rivalutazione del compendio probatorio sono inammissibili
- Quando si contesta un riconoscimento o altra prova di fatto, è necessario indicare in modo preciso i vizi di quella valutazione e dimostrare perché la motivazione è illogica o insufficiente; le censure generiche sono destinate a fallire
- Sulle attenuanti generiche grava l'onere, per il difensore, di illustrare gli elementi positivi che giustificano la mitigazione; se il giudice, a fronte di richiesta specifica, fornisce plausibili ragioni per il rigetto, la decisione è legittima
- Il rilievo sanzionatorio per ricorsi inammissibili (spese processuali e eventuale somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) può essere applicato quando il ricorso risulti infondato e si ravvisino profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
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