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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42602/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che li aveva ritenuti responsabili (Fiorenzo ed Edoardo Quercioli per emissione di fatture per operazioni inesistenti ai sensi dell'art. 8 d.lgs. n. 74/2000; Gianni Orsini per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000). Le censure contestavano la valutazione delle prove (sostenendo l'effettività dei rapporti commerciali), lamentavano vizio di motivazione e l'eccessiva valorizzazione di presunzioni tributarie, segnalavano inesistenza di indizi certi e chiedevano, per i Quercioli, la declaratoria di prescrizione dei reati del 2012.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fondatamente valorizzato una pluralità di elementi convergenti a conferma dell'inesistenza oggettiva delle operazioni (assenza di contabilità, mancata dichiarazione e versamento d'imposta da parte delle ditte dei Quercioli, assenza di locali/beni/maestranze compatibili col volume d'affari, fatture con descrizioni generiche, pagamenti in contanti, discrepanze e inattendibilità o limitata rilevanza delle dichiarazioni testimoniali difensive). Ha inoltre escluso la declaratoria di prescrizione invocata dai Quercioli alla luce dei principi delle Sezioni Unite: l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce di far valere in Cassazione cause di non punibilità sorte dopo la sentenza impugnata e, se non eccepita in appello, non consente la rilevazione d'ufficio della prescrizione anteriore. Ha condannato i ricorrenti alle spese e a versare, ciascuno, euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma applicata per la contestazione dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto provata l'inesistenza oggettiva delle operazioni tramite elementi indiziari e convergenti.

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma riferita alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture inesistenti; valutata in rapporto alle registrazioni della ditta di Orsini e all'utilizzo delle fatture emesse dalle ditte dei Quercioli.

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento al concorso di persone nel reato; utilizzato per inquadrare la responsabilità penale dei soggetti coinvolti.

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Riferimento al concorso di reati/concorrenti nella commissione del fatto; impiegato per qualificare i profili di responsabilità comune.

  • art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sulle cause di non punibilità (tra cui la prescrizione); richiamata in relazione ai limiti procedurali: l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza esclude la possibilità di far valere la prescrizione in Cassazione se non era stata dedotta in appello.

  • Sezioni Unite, n. 32 del 22/11/2000 e Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015

    Precedenti giurisprudenziali che stabiliscono che l'inammissibilità per manifesta infondatezza impedisce la formazione del rapporto di impugnazione e la conseguente rilevazione di cause di estinzione del reato, ivi inclusa la prescrizione, se non dedotte in appello.

  • Citazione della Corte di giustizia UE, causa C-277/14 (richiamata dalla difesa)

    Richiamo difensivo sull'onere probatorio rispetto alla posizione fiscale del fornitore; il motivo è stato comunque ritenuto non sufficiente a ribaltare le conclusioni della Corte d'appello.

Massime di principio

  • In reati tributari basati su fatture sospette, la prova dell'inesistenza oggettiva delle operazioni può essere raggiunta con elementi indiziari plurimi e convergenti (assenza di contabilità, mancati adempimenti fiscali del fornitore, mancanza di locali/beni/personale coerenti col volume d'affari, genericità delle descrizioni fattura, pagamenti in contanti).
  • La semplice irregolarità fiscale del fornitore non esclude automaticamente la validità delle fatture; va valutata insieme ad altri elementi e nel contesto probatorio complessivo.
  • Le dichiarazioni testimoniali a discarico devono essere specifiche, coerenti e confrontabili con le descrizioni documentali: testimonianze generiche o parziali possono essere ritenute irrilevanti o non decisive.
  • In Cassazione non è possibile far valere la prescrizione o altre cause di estinzione sorte dopo la sentenza impugnata quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza; se la prescrizione anteriore non è stata eccepita in appello, la sua rilevazione può essere preclusa.
  • La Corte valuta la serie complessiva di indizi: singoli elementi in sé deboli, se convergenti, possono costituire prova sufficiente della fittizietà delle operazioni.
  • Presentare ricorsi manifestamente infondati comporta rischio di condanna alle spese e sanzioni (versamento alla cassa delle ammende); la formulazione e selezione dei motivi di impugnazione richiede attenzione strategica.

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