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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13212/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato limitatamente all'omessa dichiarazione IVA relativa all'anno 2012, ha rideterminato la pena per la residua annualità 2013 in anni uno e mesi sei di reclusione e ha confermato il resto. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che non fosse stata raggiunta la prova degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, poiché l'imposta evasa sarebbe stata determinata solo sulla base della documentazione disponibile, senza ulteriori accertamenti e senza considerare eventuali costi di esercizio detraibili; ha inoltre contestato che l'imposta evasa fosse stata quantificata in modo esatto ai fini del superamento della soglia di punibilità. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione in punto trattamento sanzionatorio, contestando in particolare il diniego della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché sostanzialmente volto a ottenere una rivalutazione del compendio istruttorio e a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. Ha poi rilevato che la Corte d'appello aveva motivato correttamente sulla sussistenza dell'elemento oggettivo, fondandosi su risultanze investigative non meramente induttive ma su un computo analitico dei dati contabili riferibili all'impresa dell'imputato, corroborato anche da prova fotografica degli acquisti di numerose automobili all'estero poi rivendute; l'importo dell'imposta evasa era stato calcolato sul valore di acquisto complessivo delle auto, senza che vi fossero allegazioni concrete sui costi deducibili. Quanto all'elemento soggettivo, l'entità dell'evasione e l'assenza di spiegazioni o chiarimenti da parte dell'imputato erano state valorizzate per desumere il dolo di evasione. Anche il secondo motivo è stato reputato infondato, poiché la decisione di merito aveva già motivato in modo esaustivo sul trattamento sanzionatorio e sul diniego della sospensione condizionale, valorizzando l'intensità del dolo, la durata della condotta, l'omessa collaborazione ai controlli e la mancata riparazione, a fronte di un trattamento sanzionatorio già mitigato dalla concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione. Conseguentemente sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    La fattispecie contestata riguarda l'omessa dichiarazione IVA; la Corte valorizza la dimostrazione analitica dei dati contabili e la prova dell'evasione e del dolo di evasione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte costituzionale, sent. n. 86 del 2000

    Richiamata per verificare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, presupposto per l'applicazione dell'onere economico conseguente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre censure che mirano sostanzialmente a una nuova valutazione del merito o delle prove, se la motivazione della sentenza impugnata è congrua e il ricorrente non si confronta in modo specifico con essa.
  • Nei reati tributari, la prova dell'elemento oggettivo può essere desunta da un accertamento analitico dei dati contabili e da ulteriori riscontri fattuali; non è necessario un accertamento meramente induttivo, né la difesa può limitarsi ad ipotizzare in astratto costi deducibili senza allegazioni concrete.
  • L'elemento soggettivo del reato tributario può essere inferito dall'entità dell'evasione, dalla condotta complessiva e dall'assenza di spiegazioni plausibili o di collaborazione da parte dell'agente.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice valorizza elementi come intensità del dolo, durata della condotta, mancanza di collaborazione e assenza di riparazione, soprattutto se il trattamento sanzionatorio è già stato attenuato attraverso il riconoscimento delle circostanze generiche.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

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