Sentenza n. 59/2026 - Catania, Sezione 1
per l’annullamento delle previsioni – contenute nel Piano regolatore generale (infra PRG) di Ragalna asseritamente divenuto esecutivo ed efficace ai sensi dell’art. 54, comma 3, della l.r. 19/2020 – relative al complesso immobiliare della ricorrente avente ingresso da via Rocca n. 51, riconosciuto meritevole di tutela come “ambito con valenza di tessuto urbano storico” (zona territoriale omogenea Asr), ma sottoposto dal detto strumento urbanistico alla «amputazione» di una porzione di massima importanza del parco attraverso una plurima incompatibile destinazione urbanistica; per l’annullamento: - della delibera del commissario ad acta n. 1 del 15.10.2018 di adozione del PRG; - delle controdeduzioni del progettista, prive di data, sulle osservazioni-opposizioni della ricorrente del 3.1.2019 definite di accoglimento parziale ma di effettivo totale rigetto; - dell’autorizzazione paesaggistica del 24.11.2021, prot. 33236, rilasciata dalla Soprintendenza di Catania; - del parere di VAS espresso con decreto assessoriale n. 114 del 6.4.2023 e del parere della Commissione tecnica specialistica del 31.3.2023 n. 156; - della nota del Dipartimento urbanistica dell’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente del 20.4.2023, 6366, non conosciuta; - del provvedimento silenzioso da cui discenderebbe ex lege, ai sensi dell’art. 54, comma 3, della l.r. 19/2021, l’esecutività e l’efficacia del PRG di Ragalna; - della delibera consiliare n. 10 del 25.6.2023 di “presa d’atto dell’avvenuta efficacia ed esecutività” del PRG, “ai sensi e per gli effetti dell’art. 54, c. 3, della l.r. 13.8.2020 n. 19”; - della previsione del PRG di realizzazione della nuova strada che collega la via Rocca e la via Mazzaglia; - degli atti antecedenti, conseguenti e comunque collegati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera consiliare di presa d’atto dell’efficacia ed esecutività del PRG di Ragalna e, nei limiti di interesse, le previsioni urbanistiche relative al complesso immobiliare e alla nuova strada di collegamento tra via Rocca e via Mazzaglia
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato il PRG adottato da un commissario ad acta e divenuto efficace ai sensi dell’art. 54, comma 3, della l.r. 19/2020, deducendo: l’illegittimità o incostituzionalità del meccanismo di silenzio-assenso e del riparto di competenze tra Comune, commissario ad acta e Regione; la mancata dimostrazione degli adeguamenti richiesti dalla circolare ARTA n. 1/2021; l’omesso censimento e la mancata considerazione della successiva iscrizione di cinque querce del parco nell’elenco regionale degli alberi monumentali; l’inadeguatezza della motivazione sulle osservazioni presentate contro la realizzazione della nuova strada e della rotatoria, nonché la mancata salvaguardia delle querce monumentali; la mancata trasmissione delle osservazioni agli enti competenti per la VAS e per la tutela paesaggistica; l’illegittimità derivata degli atti impugnati. La ricorrente aveva prodotto una perizia tecnica secondo cui la strada avrebbe comportato gravi e irreversibili danni all’apparato radicale, alla stabilità e alla sopravvivenza degli alberi monumentali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell’interesse della ricorrente e ha annullato la delibera consiliare n. 10 del 25 giugno 2023 nella parte relativa al complesso immobiliare. Ha preliminarmente estromesso l’ARTA, ritenendo che non fosse legittimata passivamente poiché non aveva adottato la determinazione finale; la notifica alla Soprintendenza è stata qualificata come mera litis denuntiatio. Il primo motivo è stato respinto: per i PRG già adottati al 21 agosto 2020 opera il regime transitorio dell’art. 54, comma 3, l.r. 19/2020, con efficacia ed esecutività dopo tre anni, previa acquisizione della VAS e del parere paesaggistico; il modello non esclude il ruolo determinante delle amministrazioni regionali e non presenta i prospettati profili di incostituzionalità. Il TAR ha aggiunto che, anche applicando il precedente schema dell’art. 19 l.r. 71/1978, l’attivazione della procedura VAS avrebbe integrato la trasmissione del piano. Il secondo motivo è stato respinto: quando il piano è adottato da un commissario ad acta, la legge può attribuire agli uffici tecnici comunali la valutazione delle osservazioni, senza violare la separazione tra indirizzo politico e gestione, poiché il commissario sostituisce integralmente gli organi comunali nella formazione del piano. Il terzo motivo è stato respinto: la mancata allegazione delle planimetrie richieste dalla circolare ARTA n. 1/2021 costituisce, al più, un’irregolarità incidente sull’intellegibilità delle singole previsioni, non un autonomo vizio generale di legittimità. Il quarto motivo è stato accolto solo con riferimento alla carenza motivazionale sulle osservazioni riguardanti le querce monumentali, insieme al quinto motivo. L’omesso censimento originario non comportava automaticamente l’illegittimità del PRG, né poteva imputarsi al Comune l’occultamento dell’iscrizione delle querce, conoscibile dall’ARTA e dalla Soprintendenza per la pubblicità legale degli elenchi e per il loro coinvolgimento istituzionale. Tuttavia, il rigetto delle osservazioni era meramente assertivo e non esaminava adeguatamente la perizia tecnica né comparava la tutela degli alberi monumentali con l’interesse pubblico alla nuova infrastruttura. La tutela degli alberi monumentali imponeva una motivazione rafforzata, fondata sulla sussistenza di esigenze motivate e improcrastinabili e sull’impossibilità di adottare soluzioni alternative. Il sesto motivo è stato respinto, poiché l’art. 54, comma 3, l.r. 19/2020 non imponeva la trasmissione delle osservazioni dei cittadini agli enti competenti per VAS e tutela paesaggistica. Le spese sono state compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti del Comune, con rimborso del contributo unificato a carico del Comune ove versato.
Norme richiamate
art. 54, comma 3, l.r. 19/2020
Nelle Città metropolitane, nei liberi Consorzi comunali e nei comuni, singoli o associati, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già adottato ma non ancora approvato i rispettivi strumenti urbanistici, la misura di salvaguardia della sospensione perde efficacia se gli strumenti urbanistici non sono approvati entro tre anni dall’adozione.
Per i PRG già adottati alla data di entrata in vigore della l.r. 19/2020, il decorso del termine triennale, previa acquisizione della VAS e dei pareri richiesti, consente l’efficacia e l’esecutività del piano adottato e delle controdeduzioni, senza necessità di una successiva approvazione regionale secondo il modello previgente.
art. 26 l.r. 19/2020
Il PUG è redatto dal comune ed è adottato ed approvato dal consiglio comunale secondo la procedura di seguito specificata.
Nel modello ordinario della l.r. 19/2020, l’adozione e l’approvazione dello strumento urbanistico spettano al Comune, nell’ambito di un procedimento che assicura la partecipazione regionale attraverso la conferenza di pianificazione e i pareri degli enti competenti.
art. 53, comma 1, l.r. 19/2020
I piani territoriali ed urbanistici, o le loro varianti, ove depositati e non ancora adottati e approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, concludono il procedimento di formazione secondo la disciplina normativa previgente.
La disciplina previgente continua ad applicarsi ai piani depositati ma non ancora adottati alla data di entrata in vigore della l.r. 19/2020; essa non si applica ai PRG già adottati, soggetti al distinto regime transitorio dell’art. 54, comma 3.
L’abbattimento e le modifiche della chioma e dell’apparato radicale sono realizzabili, dietro specifica autorizzazione comunale, solo per casi motivati e improcrastinabili per i quali è accertata l’impossibilità di adottare soluzioni alternative.
La tutela degli alberi monumentali richiede che il loro sacrificio sia giustificato da esigenze motivate e improcrastinabili e dall’accertata impossibilità di soluzioni alternative; tale esigenza si riflette già nella fase di pianificazione, imponendo una motivazione rafforzata sulle osservazioni che prospettino danni agli alberi.
art. 9, comma 1, d.m. 23 ottobre 2014
L’abbattimento e le modifiche della chioma e dell’apparato radicale sono realizzabili, dietro specifica autorizzazione comunale, solo per casi motivati e improcrastinabili per i quali è accertata l’impossibilità di adottare soluzioni alternative.
La disciplina attuativa conferma il carattere eccezionale degli interventi incidenti sugli alberi monumentali e la necessità di una verifica concreta delle alternative e delle esigenze pubbliche sottostanti.
La legittimazione passiva spetta all’amministrazione che ha adottato il provvedimento finale; l’amministrazione che abbia partecipato al procedimento senza adottare la determinazione conclusiva può essere estromessa dal giudizio.
art. 9, comma 1, Cost.
La tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, richiamata nella disciplina degli alberi monumentali, concorre a imporre una considerazione effettiva degli interessi ambientali nelle scelte urbanistiche.
Massime di principio
- Nel regime transitorio previsto per i PRG già adottati alla data di entrata in vigore della l.r. 19/2020, il decorso del termine triennale previsto dall’art. 54, comma 3, previa acquisizione della VAS e degli altri pareri prescritti, può determinare l’efficacia e l’esecutività del piano adottato senza la precedente forma di approvazione regionale propria dell’art. 19 l.r. 71/1978.
- Quando un piano urbanistico è adottato da un commissario ad acta chiamato a sostituire integralmente gli organi comunali inerti, la valutazione delle osservazioni può essere rimessa agli uffici tecnici comunali, senza che ciò determini una violazione della separazione tra indirizzo politico e gestione o una frammentazione illegittima del procedimento di pianificazione.
- Il rigetto delle osservazioni dei privati in materia urbanistica, pur potendo essere motivato sinteticamente, deve confrontarsi concretamente con il loro contenuto e dimostrare la ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, soprattutto quando le osservazioni prospettano esigenze di tutela ambientale o paesaggistica supportate da documentazione tecnica.
- Quando una previsione urbanistica incide su alberi monumentali, la motivazione deve essere rafforzata e deve dare conto della sussistenza di esigenze motivate e improcrastinabili, nonché dell’impossibilità di adottare soluzioni alternative; non è sufficiente limitarsi a proporre uno spostamento parziale dell’opera senza esaminare le conseguenze tecniche evidenziate dal privato.
- La pubblicità legale degli elenchi degli alberi monumentali e il coinvolgimento istituzionale dell’amministrazione che ha curato l’iscrizione e degli organi competenti alla VAS o alla tutela paesaggistica escludono, di regola, che il Comune possa essere considerato responsabile dell’occultamento di informazioni già conoscibili e direttamente riferibili alle amministrazioni partecipanti al procedimento.
- La mancata allegazione delle planimetrie richiesta da una circolare amministrativa non integra autonomamente un vizio generale di legittimità del piano, ma può rilevare qualora determini, con riferimento a specifiche previsioni, una concreta lesione dell’intellegibilità o della verificabilità delle scelte urbanistiche.
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