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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16576/2022 del 29/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere (15/03/2011-04/07/2011) e agli arresti domiciliari (04/07/2011-15/10/2011) nel procedimento per estorsione assolto in appello. Si deduceva contraddittorietà della motivazione perché, secondo il ricorrente, già all'epoca della misura erano noti i rapporti interpersonali con la presunta parte offesa che avrebbero escluso la portata estorsiva della sua condotta; si denunciava altresì errata applicazione dell'art. 314 c.p.p. in relazione alla cosiddetta condotta ostativa, sostenendo che la richiesta di aiuto economico non configurava comportamento idoneo a creare una falsa rappresentazione dei fatti e che l'avvalersi della facoltà di non rispondere non poteva essere ritenuto dirimente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché introduceva elementi conoscitivi non sottoposti al giudice della riparazione. Ha però accolto la censura relativa alla valutazione della condotta endo-processuale nella parte in cui l'ordinanza impugnata aveva dato rilievo al silenzio dell'indagato nell'interrogatorio di garanzia. La Suprema Corte ha richiamato la modificazione normativa introdotta dal d.lgs. 8 novembre 2021, n.188 (in attuazione della Direttiva UE 2016/343) che esclude che l'esercizio della facoltà di non rispondere incida sul diritto alla riparazione. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di Genova per un nuovo giudizio volto a verificare se risultino elementi diversi dal semplice silenzio (ossia comportamenti endoprocessuali attivi) che possano integrare la condotta ostativa prevista dall'art. 314, comma 1, c.p.p.; il giudice di rinvio regolerà altresì le spese.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale criterio per individuare la condotta ostativa al diritto alla riparazione: la verifica riguarda se l'indagato abbia tenuto comportamenti idonei a ostacolare il diritto alla riparazione (es. condotte endoprocessuali che aggravano la valutazione della gravità indiziaria)

  • d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4, comma 1, lett. b)

    «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.»

    Il legislatore ha stabilito che l'esercizio della facoltà di non rispondere (diritto al silenzio) non può essere utilizzato per negare il diritto alla riparazione, eliminando così la rilevanza negativa del silenzio nella valutazione della condotta ostativa

  • Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio

    La modifica normativa è finalizzata ad armonizzare il diritto interno con la Direttiva che rafforza la presunzione di innocenza e tutela il diritto al silenzio, impedendo che il silenzio pregiudichi la posizione processuale dell'imputato

  • art. 64, comma 3, lett. b) c.p.p.

    Riferimento alla facoltà processuale (diritto di non rispondere) il cui esercizio, secondo la richiamata modifica normativa, non può essere considerato ostativo ai fini della riparazione

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione esercita un giudizio autonomo rispetto al processo di merito e può valutare le prove come si presentavano al momento dell'adozione della misura cautelare, ma non può basare il diniego della riparazione sul solo silenzio dell'imputato dopo l'entrata in vigore della riforma del 2021
  • Una successiva assoluzione non determina automaticamente il diritto alla riparazione: occorre verificare se, al tempo della misura cautelare, sussistessero gravi indizi o elementi che giustificassero la restrizione della libertà
  • Per escludere il diritto alla riparazione per condotta ostativa è necessario individuare comportamenti attivi dell'indagato (dichiarazioni false, omissioni rilevanti, condotte volte a creare una falsa rappresentazione dei fatti) diversi dall'esercizio del diritto al silenzio
  • Il difensore che chieda la riparazione dovrà documentare che, al tempo della misura, mancavano elementi idonei a fondare gravi indizi di colpevolezza o che eventuali elementi favorevoli (p.es. rapporti interpersonali chiarificatori) erano già noti e non sono stati considerati
  • Se la motivazione della pronuncia di riparazione appare contraddittoria o fondata su valutazioni che utilizzano elementi non esaminati dal giudice della riparazione, il ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per introduzione di nuovi elementi; tuttavia la Cassazione può annullare con rinvio quando la decisione si fonda su valutazioni incompatibili con la disciplina vigente (es. uso del silenzio come elemento ostativo dopo il 2021)
  • In casi analoghi il punto centrale è distinguere tra silenzio (inconciliabile con l'esclusione della riparazione dopo la riforma) e condotte effettivamente ostative che giustificano il diniego della riparazione

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