Cassazione Penale, Sentenza n. 18898/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto la restituzione in termini per proporre opposizione al decreto penale di condanna n. 279/2017, sostenendo che l'atto di rinuncia all'opposizione non fosse a loro riconducibile perché recante firme false e perché sarebbe frutto di una scelta processuale esclusiva e non condivisa del loro precedente difensore. In alternativa hanno dedotto che la rinuncia rappresentasse ignoranza imprevedibile e grossolana del difensore, idonea a integrare caso fortuito o forza maggiore ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili e manifestamente infondati. Ha ritenuto che la dedotta falsità delle sottoscrizioni non fosse supportata da elementi processuali certi (esisteva solo una consulenza grafologica di parte e una denuncia penale), e che mancassero elementi per affermare che il difensore non avesse comunicato alle assistite la strategia difensiva. Pertanto non sussisteva ragione per la restituzione in termini. Le ricorrenti sono state condannate alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Disciplina la restituzione in termini per ragioni di caso fortuito o forza maggiore; la Corte evidenzia che occorrono elementi concreti e processualmente rilevanti per dimostrare l'ignoranza imprevedibile del difensore e che non è sufficiente un generico rilievo privo di specifici riscontri.
Prevede l'onere delle spese e la possibilità di imporre una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma fissando equitativamente la somma in euro 3.000,00.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per affermare che, non essendovi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità da parte delle ricorrenti, consegue l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende secondo art. 616 cod. proc. pen.
Massime di principio
- La richiesta di restituzione in termini ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. richiede elementi processuali concreti e specifici che dimostrino caso fortuito o forza maggiore; affermazioni generiche non sono sufficienti.
- L'allegazione di falsità di firme deve essere supportata da elementi processuali certi (esiti di indagini, consulenze disposte dall'autorità, provvedimenti) perché il giudice dell'esecuzione compia accertamenti d'ufficio; una consulenza di parte e una denuncia non garantiscono automaticamente la restituzione.
- La valutazione su fatto intermedio, quale la comunicazione della strategia difensiva da parte del difensore alle assistite, è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo vizi motivazionali rilevanti.
- Chi impugna deve indicare con precisione gli elementi e gli strumenti processuali che giustificherebbero l'attivazione di accertamenti d'ufficio da parte del giudice; l'assenza di tale indicazione conduce all'inammissibilità o al rigetto.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità.
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