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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14961/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso viene dichiarato inammissibile. L'imputato è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione. Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, l'insussistenza della responsabilità per il reato contestato e la mancanza di un legittimo titolo di detenzione; con il secondo motivo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche; con il terzo motivo contestava la mancata disapplicazione della recidiva. La Corte rileva che le doglianze sul merito della responsabilità e sulla legittimità del titolo detentivo non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, mentre i motivi sulle attenuanti e sulla recidiva sono privi di specificità perché non prendono posizione sulle ragioni esposte dai giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Individua il reato oggetto di condanna in appello, ossia l'evasione.

  • art. 385 cod. pen.

    Richiamato come base della sentenza impugnata di condanna per evasione.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Le doglianze sulla insussistenza della responsabilità e sulla mancanza del titolo legittimante la detenzione devono misurarsi con l'apparato argomentativo della decisione di merito, altrimenti sono manifestamente infondate.
  • I motivi relativi al diniego delle attenuanti generiche e alla recidiva devono essere specifici e confutare puntualmente le ragioni poste a fondamento della decisione di merito; in difetto, sono inammissibili per carenza di specificità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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