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Sentenza

Sentenza del 29/02/2016 n. 1142 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione e misure cautelari - Iscrizione ipoteca - Comunicazione al contribuente - Termine per osservazioni - Mancata comunicazione - Nullità dell'iscrizione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità dell'iscrizione ipotecaria eseguita ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, deducendo la mancata comunicazione preventiva dell'intenzione di iscrivere l'ipoteca e, conseguentemente, la mancata possibilità di presentare osservazioni o formulare contestazioni in sede di contraddittorio endoprocedimentale.

La decisione

La contestazione è stata accolta: prima dell'iscrizione ipotecaria l'Amministrazione deve informare il contribuente e concedergli un termine per presentare osservazioni. L'omessa comunicazione preventiva comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria, anche quando l'iscrizione sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973. Il principio è stato ricondotto all'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 19667/2014.

Norme richiamate

  • Art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore

    La norma deve essere applicata nel rispetto del contraddittorio preventivo: l'agente della riscossione deve comunicare al contribuente l'intenzione di procedere all'iscrizione ipotecaria, consentendogli di presentare osservazioni prima dell'adozione della misura.

  • Art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    L'obbligo di comunicazione preventiva è stato riconosciuto anche per iscrizioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore della disposizione, poiché deriva dai principi generali del contraddittorio e non soltanto dalla disciplina formalmente introdotta dal comma 2-bis.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 19667/2014

    Le Sezioni Unite hanno affermato che la mancata comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria impedisce al contribuente di partecipare al procedimento e determina la nullità della misura cautelare.

Massime di principio

  • Prima di adottare un'iscrizione ipotecaria, l'agente della riscossione deve informare il contribuente e lasciargli un termine ragionevole per formulare osservazioni o regolarizzare la propria posizione.
  • La comunicazione preventiva è una garanzia sostanziale di partecipazione e non una mera formalità; la sua omissione può determinare la nullità dell'iscrizione.
  • Il principio può applicarsi anche a iscrizioni effettuate prima dell'introduzione espressa dell'obbligo legislativo, quando il diritto al contraddittorio era già desumibile dai principi generali dell'ordinamento.
  • In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare la data e le modalità della comunicazione preventiva, il termine concesso per le osservazioni e l'effettiva possibilità di partecipare al procedimento.
  • La nullità deve essere fatta valere mediante tempestiva impugnazione dell'iscrizione e la valutazione concreta dipende anche dagli atti notificati e dalla disciplina applicabile al caso.

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