Cassazione Penale, Ordinanza n. 04225/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati i motivi proposti. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello lamentando, in sostanza, l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che la doglianza sulla misura della pena non è consentita in sede di legittimità quando si risolva in una diversa valutazione del merito, poiché la determinazione della pena base e degli aumenti/diminuzioni per circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da motivazione congrua. Quanto alle attenuanti generiche, il ricorso è ritenuto infondato perché la Corte territoriale le aveva in realtà riconosciute, escludendone però la prevalenza sulla recidiva pluriaggravata.
Norme richiamate
richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena
richiamato come criterio cui il giudice di merito deve attenersi nella graduazione della pena
Massime di principio
- La determinazione della pena base e delle variazioni per circostanze aggravanti o attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere censurata in cassazione se la motivazione è congrua e riferita agli elementi ritenuti rilevanti ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
- La doglianza sull'eccessività della pena è inammissibile in sede di legittimità quando non denuncia un vizio giuridico della motivazione ma mira a ottenere una nuova valutazione del merito.
- Le circostanze attenuanti generiche, anche quando riconosciute, non impongono la prevalenza sulla recidiva pluriaggravata se il giudice di merito esclude tale prevalenza con motivazione conforme al quadro normativo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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