Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04225/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati i motivi proposti. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello lamentando, in sostanza, l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che la doglianza sulla misura della pena non è consentita in sede di legittimità quando si risolva in una diversa valutazione del merito, poiché la determinazione della pena base e degli aumenti/diminuzioni per circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da motivazione congrua. Quanto alle attenuanti generiche, il ricorso è ritenuto infondato perché la Corte territoriale le aveva in realtà riconosciute, escludendone però la prevalenza sulla recidiva pluriaggravata.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena

  • art. 133 c.p.

    richiamato come criterio cui il giudice di merito deve attenersi nella graduazione della pena

Massime di principio

  • La determinazione della pena base e delle variazioni per circostanze aggravanti o attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere censurata in cassazione se la motivazione è congrua e riferita agli elementi ritenuti rilevanti ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
  • La doglianza sull'eccessività della pena è inammissibile in sede di legittimità quando non denuncia un vizio giuridico della motivazione ma mira a ottenere una nuova valutazione del merito.
  • Le circostanze attenuanti generiche, anche quando riconosciute, non impongono la prevalenza sulla recidiva pluriaggravata se il giudice di merito esclude tale prevalenza con motivazione conforme al quadro normativo.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.