Cassazione Civile, Ordinanza n. 22059/2026 del 27/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Un creditore aveva proposto opposizione allo stato passivo di una società in amministrazione straordinaria contro l'esclusione del proprio credito, pari a euro 131.759,30 in chirografo, relativo a quattro fatture rimaste insolute per forniture di elementi di arredo destinati a sale VIP aeroportuali. L'opponente sosteneva che il credito risultasse dalle fatture, dalla documentazione allegata e da asseriti riconoscimenti di debito provenienti da account aziendali. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo che le fatture non provassero da sole il rapporto sottostante, che le scritture contabili del debitore non fossero opponibili alla massa, che i DDT e le notizie stampa non dimostrassero la consegna della merce perché non sottoscritti dal destinatario, e che le e-mail non integrassero riconoscimento di debito sia per la terzietà dell'organo commissariale sia per la mancata prova del potere dei soggetti mittenti di impegnare la società. In cassazione il creditore ha dedotto: violazione degli artt. 2697, 2702, 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 99 l.fall. per avere il giudice escluso indebitamente la valenza probatoria della documentazione; omesso esame di fatti decisivi costituiti da e-mail, comunicati stampa, pagamenti parziali e mancata contestazione della fornitura; nullità del decreto per motivazione apparente o mancante.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che il decreto impugnato superava ampiamente il "minimo costituzionale" della motivazione e rendeva chiaro il percorso argomentativo seguito. Ha poi dichiarato inammissibili i primi due motivi perché non denunciavano reali violazioni delle regole sull'onere della prova o l'uso di prove legali, ma contestavano solo il modo in cui il giudice di merito aveva valutato prove documentali e presuntive, profilo non sindacabile in cassazione. Ha inoltre rilevato che non era stata specificamente censurata la statuizione per cui non risultava dimostrato che i mittenti delle e-mail avessero il potere di impegnare la società, né l'argomento secondo cui un eventuale riconoscimento di debito non vincolerebbe l'organo commissariale. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato; disposto il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura ex n. 3 non può essere utilizzata per rivalutare il materiale probatorio, ma solo per denunciare vere violazioni di norme di diritto o delle regole sull'onere probatorio e sulle prove legali.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente; non basta che sia ritenuta erronea o non condivisibile.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e non consente di censurare la mera insufficiente o errata valutazione delle prove.
È richiamato per escludere che la doglianza del ricorrente investisse realmente il riparto dell'onere della prova.
È richiamato tra le norme asseritamente violate nella contestazione della forza probatoria dei documenti prodotti.
È richiamato in relazione alla dedotta errata valutazione delle presunzioni.
È richiamato in relazione alla dedotta errata valutazione delle presunzioni semplici.
È richiamato quale norma del procedimento di accertamento del passivo invocata dal ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È la base del contributo unificato richiamata per il raddoppio in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- In cassazione non è censurabile come vizio di violazione di legge la mera critica al modo in cui il giudice di merito ha apprezzato prove documentali, indiziarie o presuntive: tale valutazione resta riservata al giudice del merito, salvo violazione di regole legali di prova.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la decisione sia priva di una reale giustificazione argomentativa; è invece sufficiente una motivazione che renda comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di denunciare l'omessa o errata valutazione delle prove, ma solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.
- Per attribuire efficacia confessoria o di riconoscimento di debito a dichiarazioni provenienti da account aziendali occorre allegare e dimostrare che i soggetti autori fossero effettivamente legittimati a impegnare la società sul piano sostanziale.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la fattura e le scritture contabili del debitore non bastano di per sé a provare il credito se non sono corroborate da elementi idonei a dimostrare il rapporto sottostante e la consegna o esecuzione della prestazione.
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