Cassazione Penale, Ordinanza n. 39295/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto contro la sentenza di condanna della Corte di appello di Napoli, confermativa della decisione di primo grado, in una vicenda di violenza tenuta all'interno del domicilio dell'imputato durante l'intervento di agenti operanti a seguito di una richiesta di sedare un litigio familiare. Il ricorrente ha censurato soprattutto l'apprezzamento del compendio probatorio, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere provata la finalità oppositiva delle condotte violente dirette a ostacolare il controllo degli agenti. Ha inoltre dedotto la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis c.p., e il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., contestando la valutazione della gravità della reazione e delle lesioni riportate da un agente di polizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sul materiale probatorio investissero profili di merito riservati alla Corte di appello, la cui motivazione è stata giudicata congrua, adeguata e immune da vizi logici, perché fondata su massime di esperienza condivisibili e coerente con quella del Tribunale. Le censure sull'art. 393-bis c.p. sono state reputate generiche, mancando elementi oggettivi idonei a far apparire come arbitrario l'atto del pubblico ufficiale; analogamente, il diniego dell'art. 131-bis c.p. è stato ritenuto correttamente motivato in ragione della gravità della reazione violenta e delle lesioni cagionate all'agente. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La causa di non punibilità richiede elementi oggettivi da cui desumere un errore sul fatto tale da far apparire arbitrario l'atto del pubblico ufficiale; in mancanza di tali elementi la doglianza è generica.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza di una reazione violenta grave e di lesioni cagionate alla persona offesa o all'agente intervenuto.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare in doglianze di diritto censure che mirano solo a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio, se la motivazione di merito è congrua, coerente e immune da manifeste illogicità.
- La causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis c.p. non può essere riconosciuta sulla base di mere allegazioni difensive: occorrono elementi oggettivi specifici idonei a far emergere l'errore sul fatto e l'arbitrarietà dell'atto del pubblico ufficiale.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando la condotta presenti una notevole carica aggressiva e abbia provocato lesioni apprezzabili alla persona offesa o all'operante di polizia.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle conseguenze economiche di legge, la statuizione sulle spese processuali e sulla somma da versare alla Cassa delle ammende.
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