Cassazione Civile, Ordinanza n. 06218/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Un lavoratore aveva agito contro la società committente dell'appalto e contro il consorzio appaltatore, chiedendo la condanna solidale al risarcimento dei danni conseguenti al suo asserito illegittimo licenziamento da parte della società cooperativa esecutrice del servizio di pulizia dell'albergo. In primo e secondo grado la domanda era stata respinta. In cassazione il ricorrente deduceva, con unico motivo, la violazione o falsa applicazione dell'art. 2049 c.c. e l'illogicità della motivazione o comunque la sua apparenza, cumulando in modo promiscuo censure ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile: mancava una chiara indicazione delle parti e un'adeguata esposizione sommaria dei fatti; inoltre il motivo mescolava in modo indistinto doglianze di violazione di legge, vizio motivazionale e motivazione apparente, senza consentire una scissione coerente delle censure. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato plurime cause di inammissibilità: difetto di chiara indicazione delle parti, insufficiente esposizione sommaria dei fatti della causa e inammissibilità intrinseca dell'unico motivo per commistione di censure eterogenee e incompatibili, riferite contemporaneamente ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. e, in modo improprio, alla motivazione apparente. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
È la norma invocata dal ricorrente per sostenere la responsabilità del committente per il fatto dell'appaltatore o dei suoi ausiliari; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché arresta il ricorso per inammissibilità processuale.
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
Richiede la chiara indicazione delle parti nel ricorso per cassazione; la Corte evidenzia la mancanza di tale requisito formale.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiede l'esposizione sommaria dei fatti della causa; la Corte ritiene il requisito non assolto perché il ricorso rinvia sostanzialmente alla sola sintesi della decisione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso non può cumularsi indistintamente con il vizio di motivazione quando la censura riguarda la violazione di legge; nel caso concreto la doglianza è formulata in modo promiscuo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame o insufficiente/erronea ricostruzione fattuale non può essere sovrapposto alla violazione di legge nella medesima censura; la Corte reputa inammissibile la commistione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È la norma processuale che avrebbe dovuto essere evocata per denunciare la motivazione apparente; non può invece essere surrettiziamente chiamata in causa sotto i nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile un'esposizione sommaria, autonoma e intelligibile dei fatti di causa; non è sufficiente che la ricostruzione del processo sia ricavabile solo dalla sentenza impugnata.
- La mancanza di una chiara indicazione delle parti e l'insufficiente esposizione dei fatti integrano autonoma causa di inammissibilità del ricorso.
- È inammissibile il motivo di ricorso che cumuli e sovrapponga censure eterogenee e incompatibili, come la violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. e il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., quando non sia possibile distinguere con precisione il perimetro di ciascuna doglianza.
- L'asserita motivazione apparente o meramente illogica della sentenza va fatta valere nei limiti e con il corretto vizio processuale previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e non attraverso una generica commistione con la violazione di legge.
- La Corte di cassazione non esamina il merito della censura sostanziale quando il ricorso è strutturalmente inammissibile per difetti formali e per promiscuità dei motivi.
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