Cassazione Penale, Sentenza n. 42343/2022 del 09/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza dell'11/01/2022 con la quale il Tribunale di Napoli, integrando il dispositivo della sentenza di patteggiamento del 27/10/2021, ha dichiarato "accertata la responsabilità degli imputati", ha rigettato la domanda di provvisionale e ha condannato Miele Andrea al risarcimento del danno a favore della parte civile (da liquidarsi in separata sede) oltre al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.500,00. Il ricorrente deduce violazione di legge (art. 444 c.p.p.) poiché, in caso di patteggiamento con costituzione di parte civile, il giudice non può decidere sulla domanda civile; censura inoltre la decisione sulla liquidazione delle spese della parte civile ammessa al gratuito patrocinio, lamentando omissione della condanna alla rifusione in favore dello Stato e mancata motivazione sulle voci e sulla congruità della somma liquidata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti esposti. Ha ritenuto errata l'ordinanza nella parte in cui ha affermato la responsabilità penale e la condanna al risarcimento della parte civile, in contrasto con l'art. 444 comma 2 c.p.p. Ha altresì chiarito che l'omessa statuizione sulle spese nella sentenza originaria doveva essere impugnata con ricorso in cassazione contro la sentenza di patteggiamento e non poteva essere sanata mediante ordinanza di correzione ex art. 130 c.p.p. Conclude quindi con l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 444, comma 2, cod. proc. pen.
se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda
Nel procedimento di patteggiamento il giudice non può pronunciarsi sulla domanda di risarcimento della parte civile; pertanto è illegittima qualsiasi statuizione di affermazione di responsabilità o condanna al risarcimento inserita nella sentenza di patteggiamento
Regola la procedura di correzione di errori materiali nel dispositivo; non può essere utilizzata per introdurre nuove statuizioni di merito o per sanare omissioni che richiedono valutazioni non meramente formali
Giurisprudenza - Cass. Sez. 5, n. 13111 del 26/01/2016 (Rv. 267624)
è ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, trattandosi di emenda non automatica e predeterminata
L'omissione della pronuncia sulla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nella sentenza di patteggiamento è impugnabile mediante ricorso per cassazione e non è sanabile automaticamente mediante procedura di correzione ex art. 130 c.p.p.
Massime di principio
- Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice non può decidere sulla domanda di risarcimento della parte civile; eventuali decisioni su responsabilità e risarcimento in tale sede sono illegittime
- L'istituto della correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p. non può essere usato per introdurre nuove statuizioni di merito o per sanare omissioni che richiedono valutazioni discrezionali: serve soltanto per rettifiche formali e materiali
- Se la parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la valutazione sulla rifusione delle spese va compiuta nella sentenza principale e, in caso di omissione, deve essere impugnata con ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento
- Nelle pronunce che liquidano spese di rappresentanza per parte ammessa al gratuito patrocinio il giudice deve motivare sulle voci valutate e sulla congruità dell'importo; l'omessa motivazione è motivo di censura
- Se un provvedimento integrativo o correttivo introduce pronunce sostanziali non consentite dalla disciplina del patteggiamento, tale provvedimento è annullabile senza rinvio
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