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Sentenza

Sentenza del 03/04/2019 n. 9216 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento relativo all’anno 2002, con cui l’Agenzia aveva recuperato l’IVA non versata su corrispettivi dichiarati non imponibili per servizi di trasporto di beni da San Marino all’Italia. L’Agenzia sosteneva, con il primo motivo, che l’esenzione non spettasse in mancanza della separata indicazione dei costi di trasporto sul documento e di una verifica dell’imposta riscossa in dogana, non essendovi vigilanza doganale al confine. In subordine, con il secondo motivo, contestava la motivazione della CTR circa la presenza sulle fatture della clausola «franco destino».

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo: per riconoscere la non imponibilità dei servizi accessori all’importazione è sufficiente che il loro valore sia compreso nella base imponibile dell’importazione; non occorre che l’IVA sia stata effettivamente applicata in dogana. Poiché non era controverso che i corrispettivi del trasporto fossero inclusi nella base imponibile e l’Ufficio contestava soltanto la mancata indicazione separata, l’esenzione spettava. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione dei documenti e dei fatti, non consentita in cassazione. È stata quindi confermata la decisione di merito favorevole alla contribuente e le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, in ragione della novità della questione e della successiva sentenza della Corte di giustizia.

Norme richiamate

  • Art. 9, primo comma, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    L'art. 9, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972 prevede che costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili, tra gli altri, «i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69».

    I trasporti relativi a beni importati rientrano tra i servizi non imponibili quando i relativi corrispettivi sono inclusi nella base imponibile dell’importazione ai sensi dell’art. 69; non è necessario che l’imposta sia stata effettivamente riscossa in dogana.

  • Art. 69, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Tale ultima disposizione stabilisce che l'imposta è commisurata, con le aliquote indicate nell'art. 16, al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'i.v.a., nonché dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio della Comunità che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo.

    La base imponibile dell’importazione comprende, oltre al valore dei beni e ai diritti doganali, le spese di inoltro fino al luogo di destinazione indicato nel documento di trasporto. Ai fini dell’esenzione del servizio di trasporto, rileva che il relativo valore sia compreso in tale base imponibile.

  • Art. 9, comma 4-bis, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Nelle more, il legislatore nazionale aveva approvato una disposizione, inserita, quale comma 4-bis, all'art. 9, d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili «i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente decreto e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta».

    Per i servizi accessori relativi alle spedizioni indicate dalla disposizione, la non imponibilità è riconosciuta quando i corrispettivi concorrono alla formazione della base imponibile, anche se questa non è stata assoggettata a imposta. La Corte richiama la disposizione nel quadro interpretativo della causa.

  • Art. 11, parte B, paragrafo 3, e art. 14, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 77/388/CE; artt. 86 e 144 della direttiva 2006/112/CE

    Pronunciandosi sulla compatibilità delle riferite disposizioni interne con la normativa eurounitaria, la Corte di Giustizia, con sentenza del 4 ottobre 2017, Federal Express, ha affermato che ai fini del riconoscimento dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni accessorie, fra cui i servizi di trasporto, è condizione necessaria e sufficiente che il loro valore sia compreso nella base imponibile, non essendo richiesto che tali prestazioni siano state effettivamente assoggettate all'imposta sul valore aggiunto in dogana, all'atto dell'importazione.

    Le prestazioni accessorie connesse all’importazione, compreso il trasporto, sono esenti se il loro valore è incluso nella base imponibile dell’importazione; non è condizione ulteriore l’effettiva applicazione dell’IVA in dogana.

Massime di principio

  • Per i servizi di trasporto connessi a beni importati, la non imponibilità dipende dall’inclusione del corrispettivo nella base imponibile dell’importazione, non dall’effettiva riscossione dell’IVA in dogana.
  • La mancata separata indicazione del costo del trasporto non esclude di per sé l’esenzione, quando è accertato che il corrispettivo è stato incluso nella base imponibile.
  • In cassazione non si può ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti contrapponendo una diversa lettura della documentazione a quella compiuta dal giudice di merito; la censura deve riguardare i limiti propri del controllo di legittimità.

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