Cassazione Penale, Ordinanza n. 26868/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
La persona condannata ha impugnato l'ordinanza del tribunale dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di riconoscere il vincolo della continuazione tra due serie di reati già giudicati con sentenze irrevocabili: una pronuncia del GIP di Roma relativa a rapine aggravate e lesioni aggravate commesse a Roma in tre diverse date del 2013, e una pronuncia del Tribunale di Firenze relativa a rapina aggravata e lesioni aggravate commesse a Signa il 23/06/2013. Il ricorso deduceva violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. per asserita erronea esclusione della continuazione, sostenendo che le condotte fossero accomunate dal medesimo modus operandi. Con memoria difensiva è stata contestata anche la preliminare valutazione di inammissibilità e ribadita la fondatezza della richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse già svolto una valutazione approfondita dei singoli fatti, della loro genesi e delle modalità esecutive, con argomentazioni di fatto logiche e non censurabili in sede di legittimità. La doglianza della difesa mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito, operazione preclusa nel giudizio di cassazione. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
La violazione di legge era dedotta come vizio del ricorso, ma la Corte rileva che la censura in realtà mirava a una rivalutazione di merito della decisione sull'esclusione della continuazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero non ravvisate nel caso concreto.
Massime di principio
- La richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva deve essere valutata attraverso un esame concreto dei singoli fatti, della loro genesi e delle modalità esecutive; se tale valutazione è sorretta da argomentazione logica, non è censurabile in cassazione come vizio di legge.
- Nel giudizio di legittimità è preclusa la rivalutazione del merito delle risultanze fattuali poste a base della decisione impugnata; una doglianza che, sotto l'apparenza della violazione di legge, miri in realtà a sostituire una diversa lettura degli elementi di fatto è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove non ricorrano cause di esonero.
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