Sentenza del 30/10/2019 n. 27798 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con recuperi a titolo di IVA, IRES e IRAP per oltre 850.000 euro e sanzioni per oltre 500.000 euro. La CTR aveva ritenuto non provata la consegna dell'appello all'Agenzia delle Entrate ai sensi degli articoli 22 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992, nonostante fosse stata prodotta una ricevuta dell'Ufficio recante data, numero di protocollo e l'indicazione "ricorso CTR". La contribuente ha sostenuto che tale ricevuta dimostrasse comunque la consegna tempestiva dell'atto e che la costituzione dell'Agenzia avesse sanato eventuali irregolarità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Ha ritenuto che la ricevuta, pur generica e non necessariamente indicativa della sentenza impugnata, fosse idonea a dimostrare la tempestività della consegna dell'appello. Inoltre, non era stata contestata la conformità tra la copia notificata all'Agenzia e l'originale depositato presso la CTR, né era stata dimostrata una difformità sostanziale lesiva del diritto di difesa. La costituzione dell'Agenzia, infine, confermava il raggiungimento dello scopo dell'atto e poteva sanare eventuali irregolarità della notificazione.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 22
La norma disciplina il deposito del ricorso e della prova della notificazione nel processo tributario.
La mancanza o la genericità della ricevuta non determina automaticamente l'inammissibilità quando l'atto consegnato ha comunque raggiunto il suo scopo e non vi è una difformità sostanziale tra l'atto notificato e quello depositato. L'inammissibilità riguarda, in particolare, la difformità effettiva e rilevante, idonea a compromettere la comprensione dell'impugnazione o il diritto di difesa.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 53
La disciplina dell'articolo 22 si applica anche all'appello tributario.
Le regole sulla notificazione e sul deposito della prova della notificazione del ricorso si estendono al giudizio di appello.
Codice di procedura civile, articolo 360, numeri 3 e 5
Prevede il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per omesso esame di fatti decisivi.
La contribuente ha dedotto la violazione delle norme processuali tributarie e l'erronea valutazione della documentazione relativa alla consegna dell'appello.
Cassazione civile, Sezione V, n. 6677/2015
Costituisce causa di inammissibilità non la mancanza dell'attestazione di conformità, ma l'effettiva difformità tra l'atto notificato e quello depositato.
L'attestazione formale non va considerata fine a sé stessa: ciò che rileva è l'effettiva difformità dell'atto, verificabile dal giudice, salvo che la controparte sia rimasta contumace impedendo il raffronto.
Cassazione civile, Sezione V, ordinanza n. 13058/2017
La difformità rilevante è solo quella sostanziale, idonea a impedire al destinatario la completa comprensione dell'atto e a ledere il diritto di difesa.
Errori o inesattezze meramente formali, che non rendano incerti il petitum o la causa petendi e non impediscano una puntuale difesa, non comportano l'inammissibilità dell'impugnazione.
Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 14916/2016
La costituzione dell'intimato, anche al solo fine di contestare la ritualità della notificazione, sana la nullità per raggiungimento dello scopo.
La costituzione della parte destinataria può sanare la nullità della notificazione quando dimostra che l'atto è pervenuto a conoscenza del destinatario e ha consentito l'esercizio del diritto di difesa.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'inammissibilità dell'impugnazione non dovrebbe essere dichiarata per mere irregolarità formali della ricevuta o dell'attestazione, se la consegna dell'atto è comunque dimostrabile e l'atto ha raggiunto il destinatario.
- La difformità tra l'atto notificato e quello depositato rileva solo se è sostanziale e incide sulla comprensione dell'impugnazione, sul petitum, sulla causa petendi o sul diritto di difesa.
- La costituzione della controparte può sanare la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, soprattutto quando la controparte ha potuto conoscere i motivi dell'impugnazione e difendersi nel merito.
- Per evitare contestazioni, è comunque opportuno conservare e depositare una ricevuta dettagliata, indicante data, destinatario, tipo di atto, numero della sentenza impugnata e prova della conformità tra copia notificata e originale depositato.
- La genericità della ricevuta non è decisiva se altri elementi del fascicolo, inclusa la costituzione della controparte, consentono di identificare l'atto e confermano che la notificazione ha prodotto i suoi effetti.
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