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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6369/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) vizio di procedimento relativo alle modalità di presentazione dell'atto di impugnazione in appello (contestata la mancata compiuta identificazione della persona che ha depositato l'atto, ai sensi dell'art. 582 co. 1 c.p.p.), con richiesta di dichiarare l'impugnazione inammissibile per difetto formale; 2) erronea applicazione del diritto e vizio di motivazione circa la conferma della custodia in carcere: si censura che il Tribunale abbia rieditato il titolo genetico senza valutare gli elementi nuovi (progressione investigativa, osservanza della misura domiciliare, uso del braccialetto elettronico) che avrebbero reso meno attuali le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che non sussistesse alcuna concreta incertezza sulla provenienza dell'atto di impugnazione dall'ufficio di procura, per cui non era irregolare l'ammissione dell'appello. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale secondo cui la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, desumibile dal titolo di reato (omicidio volontario, modalità particolarmente gravi e collettive), non era stata efficacemente scalfita dai meri elementi richiamati dal ricorrente (decorso temporale di poco più di sei mesi, braccialetto elettronico, osservanza apparente della misura). Conseguentemente il ricorso viene dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 309 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamati per descrivere la composizione e le funzioni del Tribunale nella decisione cautelare; utilizzati a fini ricognitivi senza specifica questione interpretativa contestata in cassazione.

  • art. 582 comma 1 cod. proc. pen.

    Valutata in relazione alle formalità di deposito dell'atto di impugnazione: la Corte afferma che l'inammissibilità per inosservanza delle formalità sussiste solo se vi è concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dall'ufficio titolare; nel caso concreto la provenienza era palese, perciò l'irregolarità formale non è stata sanzionata con l'inammissibilità.

  • presunzione ex lege di adeguatezza della custodia in carcere (principio collegato al titolo di reato)

    La Corte conferma che esiste una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per i gravi delitti (qui omicidio volontario) e che tale presunzione non è scalfita da elementi ordinari o già disponibili in sede genetica; elementI nuovi, concreti e rilevanti sarebbero necessari per superarLa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la comminazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, salvo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; funzione meramente esecutiva/formale.

  • Giurisprudenza citata: Sez. H n. 43895 del 3.7.2019

    Usata come precedente per affermare che l'inammissibilità per inosservanza delle formalità sussiste solo quando ci sia concreta incertezza circa la provenienza dell'atto dall'ufficio competente; il principio è stato applicato al caso concreto per escludere la sanzione di inammissibilità.

Massime di principio

  • La mera decorrenza di un periodo di tempo limitato (p.es. qualche mese) non basta, di per sé, a modificare le esigenze cautelari quando il reato è di gravità elevata: occorrono elementi nuovi, concreti e significativi.
  • La presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per reati gravi può essere superata solo da fatti nuovi e rilevanti che non erano o non potevano essere valutati nella fase genetica; argomentazioni speculative o generiche non sono sufficienti.
  • La conformità formale dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 582 c.p.p. rileva solo fino al punto in cui sussista una concreta incertezza sulla provenienza: se la provenienza è chiaramente riconoscibile, la mera carenza di qualche indicazione non comporta automaticamente l'inammissibilità.
  • L'uso di misure meno afflittive (arresti domiciliari, braccialetto elettronico) e la presunta buona osservanza non eliminano automaticamente il pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio, soprattutto quando il fatto criminoso ha modalità collettive e il soggetto è ritenuto promotore/organizzatore.
  • In cassazione il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con la presunzione legale collegata al titolo di reato e proporre elementi concreti e specifici per dimostrare l'errore di valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie.

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