Cassazione Penale, Ordinanza n. 26119/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per evasione e furto pluriaggravato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per evasione e furto pluriaggravato. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. In relazione all'evasione sosteneva che si fosse trattato di un allontanamento momentaneo e limitato a poche decine di metri; quanto al furto, lamentava che la fattispecie dovesse ritenersi di lieve entità e comunque compatibile con l'istituto invocato. La Corte ha ritenuto le doglianze generiche e comunque incompatibili con il dato normativo, osservando che per il furto il trattamento sanzionatorio e le aggravanti contestate e riconosciute escludevano in radice la ricorrenza dei presupposti oggettivi dell'art. 131-bis c.p.; inoltre, i fatti non erano stati motivatamente qualificati come di lieve entità.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede, tra l'altro, il rispetto dei limiti edittali previsti dalla norma; non può essere riconosciuta quando il reato, per la pena prevista e per le aggravanti contestate e ritenute, esce dal perimetro applicativo dell'istituto.
Il furto contestato, con le aggravanti ravvisate, prevedeva una pena superiore ai limiti compatibili con l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., escludendone il riconoscimento.
Massime di principio
- La doglianza sul mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. deve essere specifica e sorretta da precise ragioni di diritto e di fatto; deduzioni generiche sono inammissibili.
- La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la fattispecie concreta, per il titolo di reato contestato e per le aggravanti ritenute, supera i limiti edittali richiesti dalla legge.
- In tema di evasione, un allontanamento solo momentaneo o di breve distanza non esclude di per sé la rilevanza penale del fatto né impone automaticamente l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.; occorre una valutazione complessiva della concreta offensività.
- Quando il giudice di merito ha escluso motivatamente la lieve entità del fatto, la censura in cassazione non può limitarsi a una diversa lettura fattuale senza confrontarsi con la ratio della decisione.
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