Cassazione Penale, Sentenza n. 42640/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale del 10/11/2021 che, pur ritenendo insussistenti i fatti relativi al naufragio con sommersione (capo a) e all'abbandono del natante da parte del comandante (capo c), ha ordinato la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 521 c.p.p. Inoltre contesta che il Tribunale abbia valorizzato parzialmente la consulenza autoptica senza motivare adeguatamente e non abbia tenuto conto della precedente archiviazione delle indagini per omicidio contro ignoti, ritenendo che alla luce dell'insussistenza dei fatti per i capi a) e c) fosse dovuta l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p., e non la restituzione degli atti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla restituzione degli atti al Pubblico Ministero in relazione ai capi a) (naufragio e sommersione) e c) (abbandono del natante), perché la trasmissione in presenza di una decisione di insussistenza del fatto è 'abnorme' e avrebbe dovuto determinare la pronuncia della sentenza (assoluzione). Ha invece rigettato il gravame sul resto: la riqualificazione del capo b) (dalla fattispecie colposa all'ipotesi dolosa) e la trasmissione degli atti al P.M. per ulteriori valutazioni è stata considerata legittima, anche in presenza di una precedente archiviazione nel procedimento contro ignoti.
Norme richiamate
art. 521, comma 2, cod. proc. pen.
Consente la trasmissione degli atti al P.M. quando, emerso in dibattimento un fatto diverso da quello contestato, sia necessaria la valutazione dell'organo requirente; non può però essere usato per tornare indietro sull'intero procedimento quando il giudice ha già ritenuto insussistente il fatto originario (provvedimento 'abnorme').
art. 530, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce l'assoluzione quando il fatto non sussiste; se il giudice ritiene insussistenti i fatti contestati avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione e non ordinare la restituzione degli atti.
art. 568, comma 1, cod. proc. pen.
Limita la tassatività delle impugnazioni: l'ammissibilità del ricorso del P.M. contro atti del giudice del dibattimento è ammessa solo in casi particolari, come quando il provvedimento sia 'abnorme'.
art. 414, cod. proc. pen.
Regime dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini per persone già sottoposte ad indagine; non si applica al procedimento contro ignoti, per il quale la precedente archiviazione non preclude ulteriori indagini o valutazioni.
principio giurisprudenziale sulle "abnormità"
Sez. U. n. 25957/2009; Sez. 3 n. 31835/2018; Sez. 4 n. 17213/2017
La giurisprudenza ha definito 'abnorme' il provvedimento che, avendo il giudice accertato l'insussistenza del fatto originario in dibattimento, non pronunci sentenza ma restituisca gli atti al P.M., causando una regressione procedimentale ingiustificata; al contrario la trasmissione va ritenuta legittima quando emergono fatti diversi che rendono necessaria una nuova valutazione da parte del P.M.
Massime di principio
- Se in dibattimento il giudice ritiene che il fatto originariamente contestato non sussista, deve pronunciarsi con sentenza (es.: assoluzione per insussistenza) e non limitarsi a trasmettere gli atti al P.M.; la trasmissione in tale ipotesi può essere considerata 'abnorme'.
- La trasmissione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 521 c.p.p. è invece legittima quando il giudice constata che il fatto emerso in dibattimento è diverso per modalità o qualificazione giuridica rispetto all'imputazione (riqualificazione) e quindi occorre che il P.M. valuti se procedere per altra fattispecie.
- La precedente archiviazione di indagini per omicidio 'contro ignoti' non impedisce nuove indagini o la riapertura della valutazione da parte del P.M.; il regime autorizzatorio (art. 414) riguarda solo indagati già identificati.
- Il Pubblico Ministero può impugnare provvedimenti del giudice del dibattimento solo nei limiti previsti dalla legge; tuttavia la nozione di 'abnormità' del provvedimento rende talune impugnazioni ammissibili quando l'atto abbia creato una stasi procedimentale ingiustificata.
- Le conclusioni peritali (es. consulenza autoptica) devono essere integralmente considerate e motivate dal giudice; l'eventuale utilizzo parziale senza adeguata motivazione può essere oggetto di censura, ma va valutato nel complesso del processo e delle verifiche svolte dal giudice.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42605/2022 del 10/11/2022
- Sentenza penale · 10 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42606/2022 del 10/11/2022
- Sentenza penale · 10 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42607/2022 del 10/11/2022
- Sentenza penale · 10 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42608/2022 del 10/11/2022
- Sentenza penale · 10 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42609/2022 del 10/11/2022
- Sentenza penale · 10 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42610/2022 del 10/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →