Ordinanza n. 6634/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. II, che aveva dichiarato improcedibile l'impugnazione dell'ordine di demolizione e respinto i motivi aggiunti contro l'annullamento in autotutela dei titoli edilizi relativi a un fabbricato agricolo
Esito
La controversia
La controversia riguarda, in primo grado, l'impugnazione dell'ordinanza comunale del 28 dicembre 2020, con cui era stata ingiunta la demolizione di opere realizzate in difformità dai titoli edilizi, e, con motivi aggiunti, del provvedimento comunale del 17 maggio 2021, recante l'annullamento in autotutela del permesso di costruire del 2017, della SCIA in variante del 2017 e del permesso di costruire del 2019. L'annullamento in autotutela era motivato dalla falsa dichiarazione relativa al possesso della qualità di imprenditrice agricola a titolo professionale (I.A.P.), requisito ritenuto necessario per beneficiare della disciplina regionale che consentiva la costruzione di un fabbricato rurale, anche mediante accorpamento della capacità edificatoria di un altro fondo agricolo comunale. Il TAR aveva ritenuto pacifico il mancato possesso del requisito I.A.P. e aveva respinto le censure contro l'autotutela, dichiarando improcedibile il ricorso contro l'ordine di demolizione in quanto superato dall'annullamento dei titoli. In appello, la parte ha contestato l'iter logico-giuridico della sentenza, sostenendo di avere agito in buona fede, di non avere reso dichiarazioni mendaci né omesso informazioni rilevanti e di avere fatto affidamento sulla condotta del Comune. In particolare, ha dedotto che l'amministrazione non aveva richiesto il certificato attestante la qualità di I.A.P. né aveva sollevato obiezioni al momento del rilascio e del perfezionamento dei titoli, intervenendo soltanto dopo oltre quattro anni. Secondo l'appellante, la vicenda sarebbe quindi riconducibile a un difetto di istruttoria dell'amministrazione, non a una falsa rappresentazione dei fatti imputabile alla richiedente. Sono stati inoltre richiamati precedenti del Consiglio di Stato ritenuti analoghi.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito l'appello nel merito. Ha ritenuto necessario acquisire ulteriore documentazione per verificare il contenuto esatto delle dichiarazioni rese dalla richiedente e la documentazione da essa prodotta, elementi rilevanti per stabilire se vi sia stata una falsa rappresentazione dei fatti, un mendacio o una reticenza, oppure un'omissione istruttoria imputabile al Comune. Il Collegio ha rilevato che, diversamente dai precedenti invocati dall'appellante, nel fascicolo di primo grado e in quello d'appello non risultano presenti: l'istanza di permesso di costruire del 2 novembre 2016 e le relative integrazioni, cui seguì il permesso n. 133/2016; la SCIA in variante del 8 febbraio 2017; l'istanza di permesso di costruire per l'ampliamento dell'edificio, cui seguì il permesso n. 53/2019. È stato quindi ordinato al Comune, anche se non costituito in giudizio, di depositare nel fascicolo digitale una breve relazione illustrativa dei fatti, gli atti indicati e ogni ulteriore documento ritenuto utile, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. La prosecuzione della discussione dell'appello è stata fissata all'udienza pubblica del 10 dicembre 2026. Le note difensive depositate tardivamente dall'appellante sono state considerate soltanto nella parte relativa all'istanza di passaggio in decisione.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base per disporre l'incombente istruttorio necessario alla decisione dell'appello.
art. 14 l.r. n. 14/1982
La norma è indicata come fonte del beneficio edilizio consistente nella possibilità di costruire un fabbricato rurale sul fondo della richiedente utilizzando anche la capacità edificatoria di un altro fondo agricolo mediante accorpamento; il possesso della qualità di imprenditrice agricola a titolo professionale è stato ritenuto requisito necessario.
Massime di principio
- Quando la decisione sull'annullamento in autotutela di titoli edilizi dipende dall'accertamento del contenuto delle dichiarazioni rese dal privato e dei documenti allegati alle istanze, il giudice può disporre l'acquisizione delle istanze originarie, delle successive integrazioni e degli atti collegati prima di definire l'appello.
- Per distinguere una falsa rappresentazione dei fatti imputabile al richiedente da un difetto di istruttoria dell'amministrazione, occorre verificare concretamente il contenuto delle dichiarazioni rese e la documentazione prodotta nel procedimento di rilascio del titolo.
- La mancata acquisizione agli atti delle domande e della documentazione presentate per il rilascio di titoli edilizi può costituire una lacuna istruttoria rilevante, quando tali atti siano necessari per valutare la legittimità dell'annullamento in autotutela.
- La questione relativa alla buona fede e all'affidamento del privato non può essere definita senza previamente accertare se il privato abbia rappresentato correttamente i fatti rilevanti e se l'amministrazione abbia avuto, sulla base degli atti presentati, la possibilità di verificare i requisiti richiesti.
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