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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12195/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Un debitore ha proposto opposizione a un precetto notificato da una società creditrice il 1/6/2020, deducendo: la nullità dell’intimazione per omessa notifica del decreto ingiuntivo posto a base dell’esecuzione; la mancanza nel precetto del numero del decreto monitorio; la violazione dell’art. 654, comma 2, c.p.c. per assenza di indicazioni ritenute necessarie (in particolare, il provvedimento di esecutorietà, la data e l’autorità che aveva disposto la formula esecutiva); inoltre, ha contestato la legittimità della notifica di un secondo precetto mentre il primo, notificato il 22/1/2020 e già opposto, era ancora efficace, prospettando abuso del diritto e difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la parte di opposizione diretta contro il titolo esecutivo e aveva respinto le censure sul precetto. In Cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 100 e 481 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il secondo precetto, notificato quando il primo era ancora efficace, fosse abusivo e privo di interesse; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 480, 617 e 654, comma 2, c.p.c., lamentando che il precetto non contenesse gli elementi imposti per l’intimazione fondata su decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, correggendo però la motivazione del giudice di merito sul punto della durata ed efficacia del primo precetto: ha affermato che l’esecuzione forzata inizia con il pignoramento, non con l’iscrizione a ruolo, ma ha anche rilevato che il termine di efficacia del primo precetto era sospeso per effetto dell’opposizione proposta contro di esso. Ha tuttavia confermato che la notifica di un secondo precetto, per la stessa somma e senza aggravio di ulteriori pretese, non integra abuso del diritto né è colpita da un difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. La Corte ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo fondato il rilievo sulla nullità del precetto per omissione delle indicazioni richieste in caso di decreto ingiuntivo esecutivo, in particolare quanto al provvedimento di esecutorietà e alla formula esecutiva. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, ha accolto l’opposizione ex art. 617 c.p.c. e annullato l’atto di precetto opposto. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire riguarda la proposizione di una domanda giudiziale e non è parametro per valutare la legittimità di una notifica stragiudiziale come il precetto.

  • art. 481 c.p.c.

    Il precetto conserva efficacia finché non inizia l’espropriazione forzata; il termine è sospeso se viene proposta opposizione al precetto e resta sospeso sino alla definizione del giudizio di legittimità nei termini indicati dalla precedente decisione richiamata.

  • art. 491 c.p.c.

    L’esecuzione forzata ha inizio con il pignoramento, non con l’iscrizione a ruolo.

  • art. 480 c.p.c.

    Il precetto deve contenere gli elementi richiesti dalla legge; nel caso di precetto fondato su decreto ingiuntivo esecutivo, l’indicazione del titolo deve essere completa e univoca.

  • art. 617 c.p.c.

    La nullità del precetto per vizi formali dell’intimazione è deducibile con opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 654, comma 2, c.p.c.

    Nel precetto fondato su decreto ingiuntivo esecutivo devono essere indicati gli elementi prescritti dalla norma; l’omissione del provvedimento di esecutorietà e della formula esecutiva non è sanata dalla sola menzione del decreto e della sua notifica.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata mantenendo fermo il dispositivo quando la decisione sia comunque corretta nel risultato.

  • art. 615 c.p.c.

    Nel caso di specie il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile la parte di opposizione rivolta contro il titolo esecutivo, profilo non accolto in Cassazione nei termini in cui era stato prospettato.

  • art. 650 c.p.c.

    Richiamato dal giudice di merito come eventuale rimedio per contestare il titolo monitorio, ma non decisivo nella soluzione finale della Corte.

Massime di principio

  • Il creditore può notificare un secondo precetto per lo stesso credito anche se il precedente non ha prodotto soddisfazione, purché il nuovo atto non cumuli spese, compensi o accessori dei precedenti precetti; in tal caso non si configura, di per sé, abuso del diritto.
  • L’art. 100 c.p.c. non è norma idonea a sindacare la legittimità di un atto stragiudiziale come il precetto, perché l’interesse ad agire è requisito della domanda giudiziale, non dell’intimazione pre-esecutiva.
  • L’esecuzione forzata inizia con il pignoramento; nelle espropriazioni presso terzi il pignoramento ha struttura a formazione progressiva e, se non giunge a perfezionamento, non può dirsi utilmente iniziata l’esecuzione ai fini dell’art. 481 c.p.c.
  • Quando il precetto è fondato su decreto ingiuntivo esecutivo, l’intimazione deve contenere gli elementi richiesti dall’art. 654, comma 2, c.p.c.; la mancanza dell’indicazione del provvedimento di esecutorietà e della formula esecutiva determina nullità del precetto e può essere fatta valere con opposizione agli atti esecutivi.
  • La nullità del precetto per difetto dei requisiti formali essenziali non è sanata dalla mera possibilità di individuare aliunde il titolo se mancano indicazioni specifiche richieste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiAbuso del dirittoOnere della prova

Testo integrale

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