Cassazione Civile, Ordinanza n. 25741/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato l’avviso di pagamento n. 2899 relativo alla TARI 2019, emesso in relazione a rilievi riguardanti, tra l’altro, le aree portuali e i magazzini. La CTP di La Spezia, con sentenza n. 71/2020, aveva accolto il ricorso annullando i rilievi n. 8, 14 e 15 dell’avviso e quelli relativi all’area occupata dai magazzini all’interno dell’area portuale. La CGT di II grado della Liguria, con sentenza n. 711/2024 depositata l’8 ottobre 2024, aveva respinto l’appello della contribuente. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; la società controricorrente ha resistito. Nel corso del giudizio, con istanza congiunta depositata il 27 agosto 2026, le due parti costituite hanno chiesto l’estinzione per cessazione della materia del contendere, richiamando un accordo, e la compensazione delle spese. La ricorrente ha manifestato inequivocabilmente la volontà di rinunciare agli atti e la controricorrente ha aderito. Il Comune e l’altra società intimata non hanno partecipato all’accordo.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio, rilevando la rinuncia agli atti manifestata dalla ricorrente e l’adesione della controricorrente, risultanti dall’istanza congiunta e dall’accordo allegato. Ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio, in ragione della richiesta congiunta delle parti costituite. Ha inoltre escluso l’ulteriore versamento del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, poiché la natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria della misura ne impedisce l’estensione interpretativa. La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Non ricorrono i presupposti per l’ulteriore versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto latu sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa (vedi Cass., n. 13636/2015; Cass., n. 14782/2018; Cass., n. 20697/2021).
L’ulteriore contributo unificato, considerata la sua natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di estensione interpretativa; nel caso di estinzione del giudizio qui deciso non ne ricorrevano i presupposti.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio, manifestata inequivocabilmente dalla parte ricorrente e accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del giudizio.
- In presenza di una richiesta congiunta delle parti costituite, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate.
- L’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, in quanto misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non può essere esteso a fattispecie non previste.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25715/2026 del 23/09/2026
- ordinanza_civile · 23 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25717/2026 del 23/09/2026
- ordinanza_civile · 23 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25718/2026 del 23/09/2026
- ordinanza_civile · 23 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25727/2026 del 23/09/2026
- ordinanza_civile · 23 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25730/2026 del 23/09/2026
- ordinanza_civile · 23 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25731/2026 del 23/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →