Cassazione Penale, Sentenza n. 15172/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava: (1) nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa ai sensi degli artt. 108 e 178 lett. c) cod. proc. pen., atteso che il difensore di fiducia era stato nominato il 08/11/2024, pochi giorni prima dell'udienza cartolare del 14/11/2024, e non aveva copia degli atti né potuto predisporre la memoria di replica ex art. 598-bis; (2) errata applicazione di legge e vizi di motivazione con riguardo alla responsabilità per i reati di minaccia e alla condanna al risarcimento: si contestava l'attendibilità delle persone offese, alla luce di preesistenti contrasti civili con l'imputato, e la mancanza di adeguata valutazione dell'efficacia intimidatoria e della concreta realizzabilità dell'evento minacciato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la decisione della Corte di appello di negare il termine a difesa, in considerazione della natura cartolare del giudizio, della modesta complessità della vicenda e della congruità del termine di sei giorni; ha inoltre giudicato infondato il secondo motivo, ritenendo che la valutazione di attendibilità delle persone offese e l'apprezzamento dell'efficacia intimidatoria fossero supportati da motivazione logica e congrua, integrandosi con le valutazioni di primo grado. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Il termine è funzionale ad assicurare una difesa effettiva ma non configura un diritto automatico al rinvio: va bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo; in casi di modesta complessità un termine breve può risultare congruo.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
nullità per violazione del diritto di difesa
La nullità non scatta automaticamente per il diniego del termine se non emerge una reale menomazione del diritto di difesa; la richiesta deve dimostrare un'effettiva lesione.
memoria di replica in giudizio a trattazione scritta
La necessità di predisporre la memoria presuppone la conoscenza degli atti, ma l'assenza di copia non giustifica automaticamente il rinvio: occorre valutare l'effettiva esigenza difensiva.
La gravità della minaccia si valuta anche in base al turbamento psichico cagionato nella persona offesa; il giudice deve considerare il tenore delle espressioni e il contesto per apprezzare l'efficacia intimidatoria.
Sez. U. n. 155 del 29/09/2011 (Rossi e altri)
Principio giurisprudenziale secondo cui il diniego o la riduzione dei termini a difesa non danno luogo a nullità se la richiesta non risponde a una reale esigenza difensiva e il diritto di difesa non è stato menomato.
Sez. 5, n. 32135 del 07/03/2016
Conferma che la nomina tardiva del difensore non comporta automaticamente diritto al rinvio; la facoltà di nominare difensore va bilanciata con la durata del processo e non può essere usata per controllare i tempi processuali.
Massime di principio
- La nomina tardiva di un difensore non garantisce automaticamente il rinvio dell'udienza: il giudice valuta la concretezza dell'esigenza difensiva e la complessità della causa, bilanciando il diritto di difesa con la ragionevole durata del processo.
- Per ottenere la nullità per violazione del diritto di difesa è necessario dimostrare una reale menomazione dell'azione difensiva, non bastano affermazioni generiche sulla mancata conoscenza degli atti.
- Le censure sulla valutazione della prova e dell'attendibilità delle persone offese devono far emergere evidenti lacune, contraddizioni o illogicità nella motivazione delle decisioni di merito; valutazioni congrue e coerenti tra primo e secondo grado sono difficilmente estirpabili in cassazione.
- La qualificazione della 'minaccia grave' si fonda sul tenore delle espressioni e sul contesto e richiede una valutazione del turbamento psicologico prodotto nella persona offesa; ripetizione delle minacce e formule come 'non sai chi sono io' possono rafforzare la percezione intimidatoria.
- In sede di legittimità il controllo riguarda soprattutto la logicità, completezza e congruenza della motivazione; ricostruzioni fattuali alternative della difesa non sono ammissibili se non dimostrano palesi vizi motivazionali.
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