Sentenza n. 1275/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Monza Sez. Lavoro n. 879/2024, depositata e resa pubblica il 28.11.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza, munita di formula esecutiva, ritualmente notificata al Ministero e passata in giudicato. Il titolo aveva accertato il diritto del docente a fruire della carta elettronica per le annualità indicate e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme corrispondenti. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva eseguito alcun pagamento, neppure parziale. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con atto di mera forma, senza contestare l'esistenza, l'an o il quantum del credito e senza fornire indicazioni sull'adempimento. Il ricorrente ha inoltre domandato la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di astreinte per il ritardo nell'esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza passata in giudicato e ordinando il pagamento integrale delle somme dovute entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivarsi entro un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura del ricorrente. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nel trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali. È stata invece rigettata la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: le difficoltà di adempimento connesse ai vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e, soprattutto, l'esiguità del debito rendevano la penalità manifestamente eccessivamente afflittiva. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre, ricorrendone i presupposti, una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare concretamente anche in relazione alla posizione del debitore pubblico e all'esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive o locupletazioni.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento da parte delle amministrazioni debitrici; decorso tale termine, l'omesso pagamento consente di agire per l'ottemperanza.
sentenza Tribunale di Monza, Sezione lavoro, n. 879/2024
Costituisce il titolo giudiziale passato in giudicato e posto in esecuzione, con accertamento del diritto alla carta elettronica per la formazione del docente e condanna del Ministero al pagamento delle somme dovute.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria emessa dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, la mancata esecuzione dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 integra inottemperanza, anche quando l'amministrazione non abbia contestato l'an o il quantum del credito.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato di condanna pecuniaria, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: deve essere negata quando, valutate concretamente le condizioni del debitore pubblico, i vincoli normativi e di bilancio e l'entità del debito, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
- Le funzioni di commissario ad acta affidate a un dipendente pubblico e connesse ai suoi compiti istituzionali non comportano un compenso aggiuntivo a carico dell'amministrazione inadempiente, essendo comprese nel trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza.
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