Cassazione Penale, Ordinanza n. 29403/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che il motivo era meramente reiterativo delle censure di appello e non conteneva un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Torino. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo nella condotta contestata. La Corte di cassazione rileva però che la censura riproponeva sostanzialmente le medesime doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi specificamente con le ragioni con cui il giudice di secondo grado le aveva respinte; per questo il motivo è stato ritenuto privo di specificità e quindi inammissibile.
Norme richiamate
L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, indicando le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno della richiesta.
La mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente le censure già dedotte in appello, senza confrontarsi con le argomentazioni poste dal giudice di merito a base del rigetto.
- La funzione dell'impugnazione è quella della critica argomentata al provvedimento impugnato; il ricorrente deve indicare puntualmente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono il dissenso rispetto alla motivazione della decisione.
- La deduzione di un vizio di motivazione non è sufficiente se non è accompagnata da una confutazione specifica delle rationes decidendi della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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