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Sentenza

Sentenza del 30/09/2016 n. 19527 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate, sulla base del processo verbale di constatazione della Guardia di finanza del 2 agosto 2005, contestò alla società l’indebita detrazione dell’IVA relativa a costi per operazioni ritenute inesistenti e notificò accertamenti anche ai soci, imputando a M.A. redditi della società. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale di Potenza e la conferma della decisione da parte della Commissione tributaria regionale della Basilicata, M.A. ricorse per cassazione con tre motivi: denunciò violazione dell’art. 112 c.p.c. e difetto di motivazione, lamentando il mancato esame di relazioni peritali del procedimento penale e della decisione del GUP; sostenne che, quale accomandante, non potesse rispondere dell’accertamento IVA della società; contestò infine la motivazione per relationem dell’avviso, asserendo che il PVC non gli fosse stato notificato né fosse a lui noto. Segnalò inoltre che la società aveva impugnato il proprio accertamento e chiese il rinvio per ricomporre l’unitarietà della causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. I primi due motivi erano formulati in modo generico, non identificavano con precisione le parti della sentenza censurate né documentavano adeguatamente le prove e le eccezioni dedotte nei gradi di merito; inoltre, la critica mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Le censure di motivazione erano anche prive del necessario momento di sintesi previsto dall’art. 366-bis c.p.c. Il terzo motivo era inammissibile perché il quesito di diritto era generico e tautologico e perché non risultava specificato dove e come la questione fosse stata proposta nei giudizi di merito. Poiché l’inammissibilità determina il giudicato, la Corte non ha esaminato la dedotta necessità del litisconsorzio con la società. M.A. è stato condannato a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.645 euro per compensi, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    altro è il difetto di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, altro è il vizio di omessa motivazione, che sussiste soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo hà condotto alla formazione del proprio convincimento.

    La violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione sono vizi distinti: chi li denuncia deve chiarire quale specifico errore attribuisce alla sentenza e in che modo esso si manifesta.

  • Art. 366 c.p.c.

    In particolare nelle parti in cui il ricorrente ha dedotto l'omessa motivazione della sentenza impugnata per mancata valutazione di alcune risultanze probatorie lo stesso avrebbe dovuto ottemperare all'onere, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ( art. 366 c.p.c. ), di specificare, mediante richiami e trascrizioni, le prove non valutate o mal valutate, nonchè di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse

    Il ricorso per cassazione che denuncia il mancato esame di prove deve riportarne o individuarne puntualmente il contenuto e indicare perché siano decisive; non basta affermare genericamente che il giudice le ha ignorate.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Ai sensi di detta norma si impone per ciascun motivo di ricorso in cassazione la formulazione di un quesito di diritto (cui, per la deduzione di vizio di motivazione, corrisponde un analogo momento di sintesi del motivo, o quesito in fatto).

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina temporale dell’art. 366-bis c.p.c., ogni motivo doveva contenere il quesito di diritto o, per il vizio motivazionale, un momento di sintesi; la sua omissione comportava l’inammissibilità.

  • Art. 7 del D.Lgs. n. 32 del 2001

    Il motivo sarebbe comunque inammissibile, non avendo il ricorrente indicato in quali sedi processuali e con quali espressioni avrebbe fatto valere la questione, ed essendo le contestazioni avverso la decisione di merito formulate, indirettamente, accomunando in un unico contesto le critiche al provvedimento di primo e secondo grado

    La censura sulla motivazione per relationem dell’atto impositivo non è stata decisa nel merito: la Corte l’ha ritenuta inammissibile perché il ricorrente non aveva specificato come e quando la questione fosse stata sollevata nei gradi precedenti.

  • Art. 101 c.p.c.

    il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari sarebbe nullo per violazione del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c. , nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio

    La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari può determinare una nullità rilevabile anche d’ufficio; tuttavia, nel caso concreto, la Corte non ha potuto esaminare la questione perché il ricorso era inammissibile e si era formato il giudicato.

Massime di principio

  • In cassazione occorre formulare censure specifiche e distinguere chiaramente la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato dal vizio di motivazione; una critica generica o diretta a ottenere una nuova valutazione delle prove è inammissibile.
  • Chi denuncia l’omesso esame di prove deve indicarne con precisione il contenuto, la sede processuale in cui sono state prodotte e la loro decisività rispetto alla motivazione impugnata.
  • Le questioni sollevate nei gradi di merito devono essere localizzate e documentate nel ricorso per cassazione; non è sufficiente richiamarle genericamente o contestare insieme le decisioni di primo e secondo grado.
  • Quando si applica l’art. 366-bis c.p.c., l’assenza del quesito di diritto o del momento di sintesi richiesto per il vizio motivazionale comporta l’inammissibilità del motivo.
  • Una questione di litisconsorzio necessario, pur rilevabile anche d’ufficio, non può essere esaminata nel ricorso divenuto inammissibile: l’inammissibilità consolida il giudicato e la questione dovrà eventualmente essere fatta valere con un rimedio idoneo a superarlo.

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