Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34023/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il porto senza giustificato motivo di un coltello da cucina. Il ricorrente denunciava la nullità della sentenza di primo grado perché il dibattimento si svolse previa declaratoria della sua assenza non preceduta da valida notifica del decreto di citazione a giudizio: l'imputato aveva eletto domicilio presso un difensore d'ufficio che, secondo quanto affermato dallo stesso difensore, non aveva mai prestato assenso all'elezione e non aveva avuto contatti con l'imputato. In secondo luogo si contestava la motivazione sulla responsabilità penale, tenuto conto che il coltello era stato rinvenuto in un veicolo di proprietà di terzi e in uno zaino di proprietà sconosciuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio è inefficace senza l'assenso del difensore ai sensi del comma 4-bis dell'art. 162 c.p.p. (introdotto con legge 23/6/2017, n.103). Poiché tutte le notificazioni erano state fatte presso l'avv. Zanotti e non risulta prova dell'assenso del difensore né che il ricorrente abbia avuto autonoma conoscenza del procedimento, la dichiarazione di assenza è illegittima e gli atti successivi sono affetti da nullità assoluta, comprese le sentenze di merito. Considerato inoltre che il termine prescrizionale di quattro anni per la contravvenzione era decorso senza atti interruttivi validi, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto il proscioglimento per estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 162 cod. proc. pen., comma 4-bis

    introdotto dall'art. 1, comma 95, della legge 23 giugno 2017, n. 103; "L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario."

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio è inefficace senza il consenso espresso del difensore; di conseguenza le notifiche compiute presso un difensore che non ha mai dato assenso non producono gli effetti della comunicazione all'imputato e possono determinare la nullità degli atti processuali dipendenti.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    art. 1, comma 95 (cfr. sopra)

    Ha introdotto la modifica normativa che richiede l'assenso del difensore domiciliatario per rendere efficace l'elezione di domicilio; la sentenza applica tale requisito richiedendo prova dell'assenso per ritenere regolari le notifiche.

  • norme sulla prescrizione (da ricostruzione fattuale)

    termine prescrizionale di quattro anni previsto per la contravvenzione contestata (nel testo non è specificato l'articolo esatto)

    La Corte ha ritenuto che, non essendovi stati atti validi idonei ad interrompere la prescrizione a causa della nullità delle notifiche/atti, il reato si è estinto per decorso del termine prescrizionale e pertanto ha disposto il proscioglimento per estinzione.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    richiamato nel procedimento per la trattazione scritta delle conclusioni del Procuratore generale

    Norma procedimentale utilizzata per la trattazione scritta; il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte chiedendo annullamento senza rinvio per estinzione del reato, richieste poi condivise dall'imputato.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio è inefficace senza l'assenso espresso del difensore: le notifiche fatte a un difensore che non ha prestato consenso non si considerano valide nei confronti dell'imputato.
  • Se le notifiche e la declaratoria di assenza sono nulle per mancanza di validità dell'elezione di domicilio, gli atti processuali successivi sono affetti da nullità assoluta, comprese le sentenze di merito.
  • Quando la nullità delle notifiche rende inutili gli atti interruttivi della prescrizione, il decorso del termine prescrizionale può determinare l'estinzione del reato e il proscioglimento senza rinvio.
  • In casi simili la difesa deve verificare e documentare l'effettivo consenso del difensore domiciliatario o alternativamente fornire prova che l'imputato abbia ricevuto autonoma conoscenza del procedimento; l'assenza di tali prove rafforza l'eccezione di nullità.
  • L'organo inquirente e il giudice devono sempre accertare la regolarità delle notifiche e l'esistenza del consenso del difensore quando l'elezione di domicilio è invocata come mezzo di comunicazione, altrimenti si espongono al rischio di nullità e alla estinzione per prescrizione.
  • Sul piano probatorio, contestazioni relative alla titolarità di oggetti rinvenuti (es. coltello trovato in veicolo o zaino di terzi) richiedono adeguata motivazione e verifica della provenienza e della capacità dell'imputato di averli effettivamente portati o detenuti; tali dubbi possono integrare una linea difensiva efficace.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.