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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14631/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la responsabilità per omessa presentazione della dichiarazione fiscale relativa all'anno d'imposta 2018, rideterminando solo la pena in anni uno e mesi otto di reclusione e applicando il regime sanzionatorio più favorevole. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con due censure: 1) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione sulla recidiva reiterata, assumendo che la Corte territoriale non avesse valorizzato elementi favorevoli, come le concrete modalità dei fatti e lo stato di detenzione nel periodo d'imposta, che gli avrebbe impedito di gestire personalmente l'attività commerciale; 2) violazione di legge e mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, deducendo la mancata considerazione della precarietà economica, dell'assenza di precedenti specifici e dello stato di detenzione, elementi che avrebbero dovuto condurre al riconoscimento dell'attenuante, almeno in equivalenza con la recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati perché sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione del merito, già compiuta con motivazione congrua e non illogica dalla Corte di appello. In particolare, ha ritenuto adeguatamente motivata sia l'applicazione della recidiva reiterata, fondata su plurimi elementi negativi (precedenti penali, gestione illegale dell'attività, assenza di resipiscenza, mancata disponibilità a estinguere il debito), sia il diniego delle attenuanti generiche, giustificato dalla elevata proclività a delinquere, dall'entità dell'evasione, dalla sistematicità delle condotte e dall'assenza di ravvedimento. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    Norma incriminatrice per l'omessa presentazione della dichiarazione, contestata in relazione all'anno d'imposta 2018.

  • d.lgs. n. 158/2015

    Applicato dalla Corte di appello quale regime sanzionatorio più favorevole ratione temporis.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per la condanna alle spese e per la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    Richiamato quale base per aumentare, oltre il massimo, la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per il presupposto della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non colpevole.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del merito e delle prove già apprezzate dal giudice di appello.
  • L'applicazione della recidiva reiterata richiede una valutazione concreta della personalità del reo e della sua pericolosità sociale; è legittima quando il giudice valorizzi indicatori fattuali specifici, e non il solo dato formale dei precedenti.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato anche mediante riferimento ai soli elementi ritenuti ostativi al beneficio, senza necessità di analitica confutazione di ogni elemento favorevole allegato dalla difesa, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.
  • Quando la motivazione del giudice di merito esclude recidiva e attenuanti generiche sulla base di elementi concreti quali pluralità di precedenti, sistematicità della condotta, entità del profitto o del danno e assenza di ravvedimento, la censura di legittimità non può tradursi in una diversa ponderazione del fatto.
  • In caso di ricorso inammissibile, la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, anche oltre il massimo edittale previsto dall'art. 616 c.p.p., ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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