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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26473/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata in appello per evasione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che lo aveva condannato per il reato di evasione. Con il primo motivo ha censurato la ritenuta responsabilità, ma la Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze miravano in realtà a una non consentita rilettura del compendio probatorio e a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, senza confrontarsi con la valutazione globale e il ragionamento della Corte territoriale. Con il secondo motivo ha dedotto il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ma la censura è stata ritenuta generica e priva di specificità, perché non si confrontava con la motivazione della Corte d'appello, che aveva valorizzato la non estemporaneità della violazione e il protrarsi della condotta illecita.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice del reato di evasione, oggetto della condanna confermata in appello.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la condotta non è estemporanea e si protrae nel tempo, e la relativa censura deve confrontarsi specificamente con la motivazione di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio né proporre una diversa ricostruzione dei fatti, se la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione logica, completa e non manifestamente illogica.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si misurano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolvono in affermazioni generiche o assertive.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione concreta della lieve offensività e può essere esclusa quando la violazione non sia occasionale ma presenti carattere non estemporaneo e un protrarsi della condotta illecita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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