Ordinanza n. 918/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 321/2025/R/gas dell'8 luglio 2025, recante “Conclusione del procedimento per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, come convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103”, pubblicata sul sito ufficiale dell'ARERA in data 11 luglio 2025 , per quanto oggetto dei motivi di impugnazione, nonché, in parte qua, dell'art. 33 del RTDG 2020-2025 (Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025) approvato con Deliberazione n. 570/2019/R/gas e s.m.i., come modificato dalla predetta Deliberazione n. 321/2025/R/gas; - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 274/2025/R/gas del 24 giugno 2025, recante “Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2025” (e relativi allegati), pubblicata sul sito ufficiale dell'ARERA in data 26 giugno 2025, per quanto oggetto dei motivi di impugnazione; - di ogni atto preordinato, consequenziale e comunque connesso, ivi compresi gli atti dei procedimenti che si sono conclusi con i provvedimenti impugnati, ivi compreso il Documento di Consultazione n. 313/2024/R/gas; e per l’annullamento con i motivi aggiunti presentati da Terzigno Gas S.r.l. il 18 dicembre 2025: - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 456/2025/R/gas del 21 ottobre 2025, recante “Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas, per gli anni dal 2009 al 2024. Rettifica di errori materiali”, con allegate tabelle, pubblicata sul sito ufficiale dell'ARERA in data 23 ottobre 2025 (doc. n. 26), per quanto oggetto dei motivi di impugnazione; - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 107/2026/R/gas del 31 marzo 2026, recante “Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas, per l’anno 2025”, con allegate tabelle, pubblicata sul sito ufficiale dell'ARERA in data 2 aprile 2026 (doc. n. 27), per quanto oggetto dei motivi di impugnazione; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Terzigno Gas S.r.l. il 14 luglio 2026: per l’annullamento, previa sospensione - della comunicazione della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali del 12 giugno 2026, prot. Reg.Uff. 2026U0027355, trasmessa a mezzo PEC in pari data, recante “Comunicazione degli importi relativi alle integrazioni/decurtazioni tariffarie previste nella terza fase ex comma 4.4 dell’Allegato A della deliberazione 321/2025/R/gas approvati con deliberazione 107/2026/R/gas”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni ARERA sulle tariffe di riferimento dei servizi di distribuzione e misura del gas e comunicazione CSEA relativa agli importi delle integrazioni o decurtazioni tariffarie da regolare mediante piano di rientro
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato le deliberazioni ARERA n. 321/2025/R/gas, n. 274/2025/R/gas, n. 456/2025/R/gas e n. 107/2026/R/gas, nonché la comunicazione CSEA del 12 giugno 2026 relativa alla determinazione di un importo a debito di euro 906.762,33, chiedendo la sospensione cautelare degli effetti degli atti. La domanda cautelare concernente la comunicazione CSEA è stata proposta con il terzo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 13 luglio 2026 e depositato il 14 luglio 2026. La ricorrente aveva già rappresentato il pregiudizio derivante dalla comunicazione in una memoria depositata in vista della camera di consiglio del 26 giugno 2026, ma tale memoria non era stata notificata alle altre parti. Ha inoltre prospettato questioni complesse, anche di legittimità costituzionale, riferite agli atti tariffari impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ai sensi dell'art. 55, comma 3, c.p.a., la domanda cautelare deve essere proposta con il ricorso di merito oppure con distinto ricorso notificato alle altre parti; pertanto, la domanda relativa alla comunicazione CSEA è stata ritualmente formulata soltanto con il terzo ricorso per motivi aggiunti del 13 luglio 2026, quando era già scaduto il termine per il pagamento della prima rata, fissato al 30 giugno 2026. Il periculum in mora è stato ritenuto insussistente: il danno grave e irreparabile riferito alla prima rata avrebbe potuto essere evitato solo mediante una domanda cautelare tempestiva, mentre il pregiudizio relativo alle rate successive, con scadenza nel 2027 e nel 2028, è stato considerato futuro e non imminente. Il TAR non ha definito in questa fase le complesse questioni di merito e di legittimità costituzionale, ritenendole incompatibili con la cognizione sommaria cautelare, e ha fissato la trattazione del merito entro il primo trimestre del 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare può essere proposta con il ricorso di merito o con distinto ricorso notificato alle altre parti
La domanda cautelare deve essere ritualmente proposta mediante il ricorso di merito o un distinto ricorso notificato alle altre parti; una memoria non notificata non integra ritualmente la domanda cautelare.
Consente la compensazione delle spese della fase cautelare, disposta dal TAR in ragione delle circostanze del caso.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve essere proposta con il ricorso di merito oppure con un distinto ricorso notificato alle altre parti; una domanda formulata soltanto in una memoria non notificata non è ritualmente proposta.
- Il periculum in mora manca quando la domanda cautelare relativa a un obbligo di pagamento è proposta dopo la scadenza della prima rata, se il pregiudizio avrebbe potuto essere evitato mediante una tempestiva richiesta cautelare.
- Il pregiudizio riferito a obblighi di pagamento con scadenza futura non è cautelarmente rilevante come danno imminente quando la relativa scadenza è ancora lontana.
- La complessità delle questioni di merito, comprese eventuali questioni di legittimità costituzionale, può giustificare la fissazione ravvicinata dell'udienza pubblica senza comportare, nella fase cautelare, una loro definizione approfondita.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 29 lug 2026Ordinanza n. 1449/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 lug 2026Ordinanza n. 1452/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 lug 2026Ordinanza n. 1453/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 lug 2026Ordinanza n. 4213/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 29 lug 2026Ordinanza n. 4214/2026 - Roma, Sezione 4
- Ordinanza · 29 lug 2026Ordinanza n. 4215/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →