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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05010/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. fondato su un unico motivo: dedotta esistenza di errori percettivi/di fatto commessi dal giudice di legittimità nell'esame degli atti. In particolare il ricorrente lamenta: (a) un riferimento errato a 550 grammi di cocaina (anziché 505 grammi indicati nell'imputazione) relativo al capo 77), che avrebbe inciso sulla valutazione della gravità del fatto e sulla misura della pena (aumento per la continuazione) e sul ruolo dimostrativo dell'episodio nella contestazione associativa; (b) un errore materiale nella quantificazione di un sequestro successivo (riferito nella sentenza come "1.200" anziché "1,200" o viceversa), che avrebbe influito sulla qualificazione dell'addebito associativo e sull'attribuzione di un ruolo apicale al ricorrente. In sintesi: il ricorrente sostiene che si sia trattato di sviste percettive che hanno condizionato la formazione della volontà giudicante e, quindi, l'esito della decisione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte richiama la nozione e i limiti del ricorso straordinario ex art. 625-bis (distinzione tra errore materiale ed errore di fatto; l'errore di fatto ammesso deve essere una svista evidente, rilevabile con un semplice confronto tra sentenza e atti, essenziale e decisivo). Nel caso concreto le presunte inesattezze sono state qualificate come refusi o svista formale non decisivi: le incoerenze numeriche non incidono sulla posizione dell'imputato, né sulla qualificazione della sostanza o sulla valutazione del suo ruolo all'interno dell'associazione, posto che la natura e la rilevanza delle quantità sono state comunque accertate nei gradi di merito. La Corte ha pertanto confermato il rigetto del ricorso, condannando Mannolo al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa nella misura indicata in dispositivo in favore della parte civile Comune di Cutro; nulla è stato disposto in favore della parte civile "Alberghi del Mediterraneo s.r.l.", le cui conclusioni sono state ritenute estranee ai motivi del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il ricorso straordinario è rimedio limitato agli errori materiali o agli errori di fatto evidenti e decisivi. L'errore di fatto deve consistere in una svista o equivoco riguardante atti interni al giudizio di legittimità, immediatamente rilevabile dal confronto con gli atti, e deve avere un nesso causale con la diversa decisione che sarebbe stata adottata in assenza dell'errore. Sono esclusi errori di valutazione o di diritto.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Norma richiamata quale causa di aggravamento per l'associazione finalizzata al narcotraffico; la sentenza conferma la condanna per associazione finalizzata al narcotraffico aggravata ai sensi di tale disposizione.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che disciplina i delitti in materia di stupefacenti: la qualità e la quantità della sostanza possono incidere sulla qualificazione e sulla misura della pena (es. parametro per la lieve entità), ma nel caso di specie le discrepanze formali sulla quantificazione non sono state ritenute tali da modificare la valutazione sostanziale operata nei gradi di merito.

  • art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna alle spese processuali: il rigetto del ricorso comporta l'onere per il ricorrente del pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è ammissibile solo per errori materiali o di fatto chiari, evidenti e decisivi; non può essere usato per rimettere in discussione valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche.
  • Refusi numerici o incongruenze formali presenti nella motivazione che non abbiano inciso sulla decisione sostanziale sono inidonei a fondare il ricorso straordinario.
  • Se nei gradi di merito la natura e la rilevanza della sostanza stupefacente sono state accertate e confermate, eventuali imprecisioni formali sulla quantità o sulla descrizione non sovvertono la valutazione della responsabilità, salvo dimostrazione che l'errore ha effettivamente determinato un diverso trattamento sanzionatorio o una diversa imputazione.
  • Non è possibile utilizzare il ricorso ex art. 625-bis per riesaminare fatti o valutazioni già decise in sede di merito: il rimedio non deve costituire un ulteriore grado di giudizio.
  • Il ricorrente soccombente viene normalmente condannato al pagamento delle spese processuali e, se previsto, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile che abbia formulato istanze pertinenti; deduzioni della parte civile non attinenti ai motivi 625-bis sono irrilevanti.

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